Art. 117 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di divieto specifici)
1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari
categorie di veicoli sono:
a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO
CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto di
sorpassare veicoli a motore per i veicoli di massa a pieno carico
superiore a 3,5 t, indicata sulla carta di circolazione e non adibiti
a trasporto di persone. Il sorpasso dei veicoli non a motore e'
consentito solo se la manovra puo' compiersi entro la semicarreggiata
con o senza la striscia continua. La massa puo' essere diversamente
definita dall'ente proprietario della strada e, in tale caso, il
segnale deve essere dotato di pannello integrativo riportante il
diverso valore;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
(fig. II.53);
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig. II.54);
d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (fig. II.55);
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI (figura II.56);
f) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA (fig. II.57);
g) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI (fig.
II.58) compresi i motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli a motore;
h) il segnale TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (figura II.59);
i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO
SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a)
non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco
dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig. II.60/bz), ovvero con
pannello integrativo, si puo' prescrivere un diverso valore della
suddetta massa consentita al transito;
l) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE
TRAINANTI UN RIMORCHIO (fig. II.61). Eventuali deroghe per rimorchi
che non superano una determinata massa possono essere indicate con
pannello integrativo;
m) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE (fig.
II.62);
n) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI
PERICOLOSE (fig. II.63).
o) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO
ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI (fig. II.64/a) e
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI
CONTAMINARE L'ACQUA (fig. II.64/b). Eventuali deroghe per il
trasporto di piccole quantita' possono essere indicate con pannello
integrativo che ne indichi la quantita'.
2. Se le condizioni locali di impianto impediscono l'impiego di
segnali di divieto singoli o di segnali di divieto integrati da
pannelli di limitazione modello II.4/a e' consentito l'inserimento in
un solo segnale di un massimo di due simboli relativi alle categorie
di veicoli soggette al divieto.