Art. 65 Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca; c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca; d) societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreche' tali societa' siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69; e) societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d); f) societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e); g) societa' finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle societa' indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca; h) societa', diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca; i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. 2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.