Art. 66 Vigilanza informativa 1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata. 2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1. 3. La Banca d'Italia puo' richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art. 65. 4. Le societa' indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. 5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.