Art. 66 
                        Vigilanza informativa 
 
  1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a  f)  del
comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di  situazioni
e dati nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia  puo'
altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g),  h)  e  i)
del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili  all'esercizio
della vigilanza su base consolidata. 
  2.  La  Banca  d'Italia  determina  modalita'  e  termini  per   la
trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati
nel comma 1. 
  3. La Banca d'Italia puo' richiedere la certificazione del bilancio
ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma  1  dell'art.
65. 
  4. Le societa' indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia,
forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i
dati e le informazioni richiesti  per  consentire  l'esercizio  della
vigilanza consolidata. 
  5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza
su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza  degli
altri Stati  comunitari  forniscono  ai  soggetti  individuati  dalle
stesse le informazioni necessarie  per  l'esercizio  della  vigilanza
consolidata.