Art. 73. Piano concernente il rapporto allievi-classi 1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in conformita' al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Nota all'art. 73: - Il testo dell'art. 5, comma 6, della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 5 (Assunzioni nel pubblico impiego). - 6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale e per ciascuna provincia i criteri e gli standard di riferimento atti a stabilire il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini di scuola. Obiettivo prioritario del piano e' la progressiva riduzione del fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del personale che cessa dal servizio". - Per l'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda nota all'art. 3.