Art. 67 
              Passaggio al nuovo sistema di avanzamento 
 
  1. Sono determinate al 31 agosto  1995  aliquote  straordinarie  di
valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato
i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla  legge  10  maggio
1983, n. 212, nel periodo dal 2  giugno  al  31  agosto  1995.  Sono,
altresi', determinate al 31 dicembre 1995 aliquote  straordinarie  di
valutazione  in  cui  sono  ricompresi  gli  appartenenti  ai   ruoli
sottufficiali di  cui  al  presente  decreto  che  hanno  maturato  i
requisiti previsti dalle tabelle  D/1  e  D/2  allegate  al  presente
decreto nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 1995. 
  2. I  sottufficiali  esclusi  a  qualsiasi  titolo  dalle  aliquote
determinate secondo i criteri di cui alla legge 10  maggio  1983,  n.
212,  o  di  cui  a  leggi  previgenti,  ivi  comprese  le   aliquote
straordinarie determinate al 31 agosto  1995  di  cui  al  precedente
comma, al venir meno delle cause impeditive,  purche'  mantengano  le
condizioni di legge per l'iscrizione  nel  ruolo,  saranno  valutati,
anche in deroga a quanto stabilito dalle  disposizioni  del  presente
decreto, con i medesimi  criteri  fissati  dalla  predetta  legge  e,
nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria  di
merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza
delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le  modalita'
previste    dalle    disposizioni    precedentemente    in    vigore.
Successivamente saranno inquadrati secondo le  disposizioni,  con  le
modalita'  e  con  il  riconoscimento   degli   eventuali   ulteriori
avanzamenti cui  avranno  titolo  ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2  si  applicano  nei
confronti dei sottufficiali: 
a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta legge
10 maggio 1983, n. 212; 
b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12
   del decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto  1959,  n.
   1088, e successive modificazioni; 
c) la cui nomina a "cariche speciali"  sia  stata  sospesa  ai  sensi
delle disposizioni richiamate nella lettera b). 
  4. A coloro che rivestono il grado di  maresciallo  maggiore  della
Guardia di finanza, che,  ai  sensi  dell'art.  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  agosto  1959,  n.  1088,  sono  stati
iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1
settembre 1995, in virtu' di mancanza di vacanze nel  contingente  di
nomina a "cariche speciali" da conferire agli appartenenti  al  ruolo
sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, non sia stata
ancora  conferita  la   predetta   nomina,   e'   attribuita,   prima
dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65,  la
nomina a "cariche speciali" con decorrenza 1 settembre 1995, anche in
deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto. 
 
          Note all'art. 67:
             -  La  legge  10  maggio  1983, n. 212, reca: "Norme sul
          reclutamento,   gli   organici    e    l'avanzamento    dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza".
             -  Per  la tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983,
          n. 212, vedi nota all'art. 65.
             - Per gli articoli 8 e 12  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 (Approvazione del
          regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e  militari
          di truppa della Guardia di finanza), vedi nota all'art. 63.
             -  L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 agosto 1959, n. 1088 (Approvazione del  regolamento  per
          l'avanzamento  dei sottufficiali e militari di truppa della
          Guardia di finanza), recita:
             "Art. 22. - Gli aiutanti di battaglia  e  i  marescialli
          maggiori  che  superano  l'esperimento  per  la nomina alle
          cariche speciali sono iscritti in un elenco  in  ordine  di
          grado  e  di  anzianita'  e  conseguono  la nomina, secondo
          l'ordine  anzidetto,  quando  si   verifica   vacanza   nel
          contingente  delle  cariche  speciali,  nei  limiti fissati
          dalla  legge.    La  nomina  e'   conferita   con   decreto
          ministeriale".