Art. 67 Passaggio al nuovo sistema di avanzamento 1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresi', determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 1995. 2. I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalita' previste dalle disposizioni precedentemente in vigore. Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalita' e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei confronti dei sottufficiali: a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta legge 10 maggio 1983, n. 212; b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni; c) la cui nomina a "cariche speciali" sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni richiamate nella lettera b). 4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1 settembre 1995, in virtu' di mancanza di vacanze nel contingente di nomina a "cariche speciali" da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, non sia stata ancora conferita la predetta nomina, e' attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a "cariche speciali" con decorrenza 1 settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto.
Note all'art. 67: - La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza". - Per la tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, vedi nota all'art. 65. - Per gli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza), vedi nota all'art. 63. - L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza), recita: "Art. 22. - Gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori che superano l'esperimento per la nomina alle cariche speciali sono iscritti in un elenco in ordine di grado e di anzianita' e conseguono la nomina, secondo l'ordine anzidetto, quando si verifica vacanza nel contingente delle cariche speciali, nei limiti fissati dalla legge. La nomina e' conferita con decreto ministeriale".