Art. 147 
           Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII 
  1. I provvedimenti autorizzativi, le  approvazioni,  i  certificati
nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui  al  capo
VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,  n.
185, conservano a tutti  gli  effetti  la  loro  efficacia.  Per  gli
impianti considerati all'articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 146. 
 
          Nota all'art. 147: 
          - Per il D.P.R. 13 febbraio  1964,  n.  185  v.  nota  alle
          premesse.