Art. 147 Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII 1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia. Per gli impianti considerati all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146.
Nota all'art. 147: - Per il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 v. nota alle premesse.