Art. 59.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei principi e delle finalita' di carattere
generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica,
anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo,
nonche' degli standard di qualita' degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali
interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale
pubblica aventi interesse a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e
valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini e'
istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato
delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito.