Art. 59.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
  a) alla determinazione dei principi  e delle finalita' di carattere
generale  e unitario  in materia  di edilizia  residenziale pubblica,
anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
  b)  alla definizione  dei  livelli minimi  del servizio  abitativo,
nonche'  degli  standard  di   qualita'  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica;
  c) al concorso,  unitamente alle regioni ed agli  altri enti locali
interessati, all'elaborazione  di programmi di  edilizia residenziale
pubblica aventi interesse a livello nazionale;
  d)   alla  acquisizione,   raccolta,  elaborazione,   diffusione  e
valutazione  dei dati  sulla  condizione abitativa;  a  tali fini  e'
istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
  e) alla definizione  dei criteri per favorire  l'accesso al mercato
delle locazioni dei nuclei familiari  meno abbienti e agli interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito.