Art. 60.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo
Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi
nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al
settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla
definizione delle modalita' di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche
attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di
riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche'
alla determinazione dei relativi canoni.