Art. 61.
Disposizioni finanziarie
1. Dal 1 gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le
disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sulle annualita' corrisposte dallo Stato alla
sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi
undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94:
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.
179.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono versate alle regioni
secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti
di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12
dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14
febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui
versamento e' stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo
1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995,
n. 355, e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta
delle regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione
attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle
annualita' di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare
anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri
derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538;
c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo
si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n. 547, nonche' a quelli dell'articolo 18
della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il
presente decreto legislativo sono devolute alle regioni
contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente
soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato
interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'articolo
59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita
la Conferenza unificata.
Nota all'art. 61:
- Il testo degli articoli 36, 37 e 38 della legge 5
agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1978, n. 231,
e' il seguente:
"Art. 36 (Finanziamento per l'edilizia
convenzionata-agevolata). - Per la concessione di
contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti
di mutuo agevolato previsto dal precedente art. 16 e'
autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979,
1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
I contributi di cui al primo comma sono destinati,
altresi' alla corresponsione agli istituti di credito
mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di
preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso
d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a
quella dovuta ai sensi del precedente art. 18.
I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo
sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori
pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e
prestiti ai sensi della lettera d) del precedente art. 13.
All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione
del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
"Art. 37 (Finanziamento per l'edilizia rurale). - Per la
concessione del concorso nel pagamento degli interessi di
cui al precedente art. 26 e' autorizzato, per l'anno
finanziario 1978, un lilitite di impegno di lire 30
miliardi, che sara' iscritto nello stato di previsione
della spesa del Mnistero dei lavori pubblici per l'anno
finanziario medesimo.
All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede
mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di
spesa recate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le
riduzioni stesse saranno stabilite dal Comitato
interministeriale per la politica agricola ed alimentare
secondo la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 17
della predetta legge.
Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sara'
provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilita' del
bilancio dello Stato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio".
"Art. 38 (Completamento dei programmi di edilizia
convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977). - E'
autorizzata per l'anno finanziario 1977 il limite di
impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle
regioni, al completamento di iniziative in corso, di
ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di
programmi funzionali.
I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e
non impegnati entro il 31 marzo 1979, sono portati in
aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 36.
Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi
previsti dai commi precedenti, si applicano le norme della
presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle
abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in
cui si tratti di completamento di iniziative edilizie, i
cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
norme di cui all'ultimo comma dell'art. 16 ed all'art. 43.
All'onere di 20 miliardi di lire derivante
dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli
anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al
capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, recante
"Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e
provvedimenti urgenti per l'edilizia", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1979, n. 343, e' stato
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 febbraio 1980, n. 46. Il testo dell'art. 9 e' il
seguente:
"Art. 9. - Al fine di promuovere la proprieta' della casa
tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni
di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui
assistiti dal contributo statale sugli interessi per
l'acquisto o la costruzione di abitazioni.
I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano
un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui
agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di
residenza ne' in quello in cui prestano la propria
attivita' lavorativa e nel quale ha luogo la costruzione o
si trova l'alloggio da acquistare.
I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto
dell'abitazione occupata dallo steseo beneficiario in base
a regolare contratto di locazione, ovvero per l'acquisto o
la costruzione di altra abitazione, non occupata nella
quale il beneficiano trasferisca la propria residenza.
La cessione o la locazione dell'alloggio entro dieci anni
dalla data dell'acquisto o della costruzione dell'alloggio
medesimo comporta la decadenza dal beneficio del contributo
statale sugli interessi.
Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano
gia' beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati
ad edilizia convenzionata e agevolata.
I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto o la
costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di
lusso ovvero siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.
Gli alloggi da acquistare o da costruire possono essere
ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di
zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque
realizzati in conformita' alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti. Per gli alloggi gia' costruiti non si
applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art.
16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie
il mutuo puo' coprire sino al cento per cento del prezzo di
acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali
spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31,
lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'importo unitario massimo dei mutui e' quello previsto
dal comma primo dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n.
457.
Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui,
dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano
le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e quelle dell'art. 13 del presente decreto.
Alle regioni competono l'accertamento dei requisiti dei
beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica
del rispetto delle priorita' indicate dal Comitato per la
edilizia residenziale.
La ripartizione dei fondi tra le regioni e' effettuata
dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. La gestione finanziaria del programma
di cui al presente articolo e' disciplinata dal titolo II
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Per le province autonome di Trento e di Bolzano si
applica l'art. 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento
degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono
autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per
l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno
finanziario 1981, che sarnno iscritti nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni
finanziari medesimi".
- Il D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1982, n. 23,
e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1982, n. 84. Si trascrive il testo degli
articoli 1, commi 4, 11 e 12, 2, commi 10 e 12, e
21-quinquies:
"Art. 1. - 1-3. (Omissis).
4. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da
aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro
per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle
regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla
legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato nell'anno 1982
il limite di impegno di lire 150 miliardi.
5-10. (Omissis).
11. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al
primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e' autorizzato il limite di impegno di 45
miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120
miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985.
12. Per i programmi successivi al primo quadriennio
1978-1981 il CER provvede, in sede di deliberazione di
riparto dei fondi tra le regioni a determinare gli
obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di
edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in
relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni
dei costi".
"Art. 2. - 1-9. (Omissis).
10. In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui
all'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio
1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da
individuare con le modalita' previste da tale disposizione
contributi in conto capitale di ammontare pari
rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30
per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile
per ciascuna delle fasce di reddito dell'art. 20 delle
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli
interventi di recupero. Il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalita'
di erogazione del contributo ai beneficiari.
11. (Omissis).
12. Per la concessione del concorso dello Stato nel
pagamento degli interessi dei mutui di cui al decimo comma
del presente articolo e' autorizzato il limite di impegno
di lire 30 miliardi per l'anno 1982".
"Art. 21-quinquies. - Per le finalita' previste dall'art.
26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto delle
modalita' ivi previste sono stanziati venti miliardi di
lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'art. 4
del presente decreto per il biennio 1982-83. Per il 1982
lo stanziamento e' determinato in lire dieci miliardi".
- Il D.-L. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in
favore delle aree ad alta tensione abitativa), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1985, n. 34, e' stato
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
aprile 1985, n. 84. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Immediato avvio del programma di edilizia
residenziale pubblica 1986-87). - 1. Per far fronte alla
situazione abitativa del Paese e per l'immediato avvio del
programma di edilizia residenziale pubblica del biennio
1986-87, e' previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di
lire, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste
dall'art. 13, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, relativi al biennio 1986-87;
b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in
ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e
850 miliardi nel 1987.
2. Tale finanziamento e' destinato alla attuazione degli
interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal
commna 9 dell'art. 4.
3. A norma dell'art. 35, sesto comma, della legge 27
dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili,
sino al limite di cui al precedente comma 1, i fondi
giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione
autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti.
4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera b), si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Edilizia residenziale
pubblica (rifinanziamento legge n. 94 del 1982)".
5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le
regioni localizzano prioritariamente i programmi di
edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui al presente
articolo nei comuni dove sussiste una particolare tensione
abitativa. Al fine di assicurare la disponibilita' delle
aree si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella
legge 15 febbraio 1980, n. 25.
6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui
all'art. 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 5
agosto 1978, n. 457, e' autorizzata per il biennio 1986-87
l'assegnazione di lire 3.340 miliardi agli Istituti
autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonche' ai
comuni per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente.
6-bis. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000
abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli Istituti
autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio
1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli
interventi di cui al comma 6 alla costruzione e
ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e
l'agibilita' interna ai cittadini motulesi deambulanti in
carrozzina.
7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui
all'art. 1, primo comma, lettera b) della legge 5 agosto
1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87, e' autorizzato
il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di
lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo
restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280
miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e
1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma
1, lettera b).
7-bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma
precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite
di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un
programma straordinario di edilizia agevolata di cui al
primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto
1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative
e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a
presentare domanda al CER entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui
affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti,
entro sessanta giorni dalla promessa di contributo, sono
tenuti a documentare la disponibilita' di aree idonee
immediatamente utilizzabili".
- Si trascrive il testo dell'art. 22 della legge 11 marzo
1988 n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)", pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61:
"Art. 22. - 1. I contributi di cui al primo comma,
lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1992.
2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento
ai periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 1988 sono
riservati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del
bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi.
Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riservati
all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire
1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate
all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di
abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del
70 per cento per i territori del Mezzogiorno.
3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie,
cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui
all'art. 16, legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di
edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di
cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della medesima
legge n. 457 del 1978, e' autorizzato il limite di impegno
di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al
1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente
comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e'
destinata alle finalita' e con le modalita' di cui al comma
7-bis dell'art. 3 del d.-l. 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118.
- Si trascrive il testo degli articoli 2, comma 1, e 18
della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia
residenziale pubblica):
"Art. 2 (Copertura finanziaria). - 1. Per gli anni 1992,
1993 e 1994, ferme restando le disponibilita' derivanti
dall'art. 22, legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo
dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in ragione di
lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50
miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al
capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce:
"Rifinanziamento dell'art. 22, comma 3, della legge 11
marzo 1988, n. 67"".
"Art. 18 (Autorizzazione alla cessione in proprieta' del
patrimonio realizzato da cooperative a proprieta'
indivisa). - 1. Le cooperative a proprieta' indivisa che
abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o
regionali, concesse prima della data di entrata in vigore
della presente legge per la costruzione di alloggi da
assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono
chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto
statuario previsto dal secondo comma dell'art. 72 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successve modificazioni,
l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o
parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano gia'
ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.
2. La regione puo' concedere l'autorizzazione a cedere
gli alloggi a condizione che:
a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo
della societa', qualora non prevedano la possibilita' di
realizzare alloggi da assegnare anche in proprieta'
individuale;
b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in
proprieta' individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno
il 60 per cento degli alloggi facenti parte
dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
ed essa sia deliberata a maggioranza dei due terzi
dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita
con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci
iscritti. Qualora la richiesta di autorizzazione non
riguardi la totalita' degli alloggi la cooperativa deve
assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla
diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in
proprieta' individuale ovvero deve indicare alla regione la
cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad
acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal
comma 2 dell'art. 19, documentando tale disponibilita';
c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o
di concessione dell'area, qualora non preveda
l'assegnazione in proprieta' individuale delle abitazioni
realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica
convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di
cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo
comma dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale
convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione
ai soci sulla base dei seguenti criteri:
1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al
comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della
cooperativa, il prezzo di cessione ai soci gia' assegnatari
in godimento e' costituito dal valore delle singole unita'
immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;
2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della
presente lettera riguardi solo una quota del patrimonio
immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione e'
determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata
con risorse della medesima cooperativa, mediante
l'applicazione dei criteri di cui all'art. 19, comma 2, e
per la parte restante in misura pari al valore stesso; le
fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal
programma finanziario approvato dal consiglio di
amministrazione della cooperativa;
d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i
mutui in corso di ammortamento, l'entita' del contributo,
nonche' il piano di riparto del mutuo e del contributo per
il conseguente accollo individuale;
e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori
di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di
cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o
sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di
quelle gia' erogate;
f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla
eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al
maggior importo ammesso originariamente al finanziamento
sulla base della previsione legislativa per la
realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a
proprieta' indivisa;
g) per le cooperative a proprieta' indivisa con
patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia
presentato alla regione, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il piano di
cessione in proprieta' in base alle richieste dei propri
soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali
siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in
ammortamento del mutuo.
3. Per gli alloggi ceduti in proprieta' individuale il
tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla
legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da
cooperative a proprieta' individuale, riferito all'epoca
della concessione del medesimo. Gli assegnatari che
ottengano delle cessioni in proprieta' sono tenuti a
rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i
contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in
proprieta' e quelli previsti, fino alla stessa data, per le
cooperative a proprieta' individuale. La somma risultante
deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento
dell'atto di assegnazione in proprieta', nella misura del
50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente
erogatore, su richiesta dei soci interessati, puo'
autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in
dieci annualita' di uguale importo. Gli assegnatari che
ottengano la cessione in proprieta' dell'alloggio sono
altresi' tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla
modifica della convenzione comunale ed alla modifica del
mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo
sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per
gli effetti di cui alla lettera f) del primo comma
dell'art. 13, legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni.
5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e
godimento in assegnazione in proprieta' individuale, di cui
al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono
quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di
assegnazione in uso e godimento degli alloggi".
- La legge 14 febbraio 1963, n. 60, recante "Liquidazione
del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e
istituzione di un programma decennale di costruzione di
alloggi per lavoratori" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 febbraio 1963, n. 44. L'art. 10 cosi' recita:
"Art. 10. - Al finanziamento del programma decennale di
costruzione di case per lavoratori, si provvede con i
seguenti fondi:
a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso
dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a
carico dello Stato;
b) un contributo pari allo 0,35 per cento della
retribuzione mensile, a carico dei dipendenti, comunque
qualificati, da aziende, amministrazioni, enti pubblici e
privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica
dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;
c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle
retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a
carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla
precedente lettera b), escluse le ammistrazioni dello
Stato, le regioni, le province, i comuni e le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza;
d) un contributo a carico dello Stato per ciascun
alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del
3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire
seicentomila a vano da corrispondersi per la durata di 25
anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione
di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione
dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti della
presente legge;
e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai
riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli
alloggi comunque assegnati in proprieta' ai sensi della
presente legge;
f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi
trasferiti in proprieta' agli Istituti autonomi per le case
popolari, all'istituto nazionale case impiegati dello Stato
ed altri enti ed istituti ai sensi dell'art. 4 e degli
alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo art.
29.
I contributi previsti alle lettere a), b) e c) saranno
versati per il periodo di sette anni a partire dal 1 aprile
1963.
Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i
lavoratori addetti al settore agricolo".
- Si trascrive il testo del comma 24 dell'art. 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare:
"24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della
previdenza obbligatoria dalla presente legge e dei
corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo
di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote
contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di
0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti
a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al contributo
di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la
stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e' prorogato
il contributo di cui all'art. 22 della citata legge n. 67
del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella
misura di 0,35 punti percentuali".
- Il testo dell'art. 1, comma 9, della gia' citata legge
n. 498 del 1992, cosi' recita:
"9. Le annualita' da corrispondere per il 1993 alla Cassa
depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno
autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto
1978, n. 457; dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e
undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'art. 3, comma 7, del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e
dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio
successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei
rispettivi limiti di impegno".
- Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 8, della
legge 24 dicembre 1993, n. 538, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1994)":
"8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come
carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di
giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle
armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1994, a norma
dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721
unita'".
- La legge 23 dicembre 1994, n, 724, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304
supplemento ordinario. Il testo dell'art. 38 e' il
seguente:
"Art. 38 (Disposizioni relative alla Cassa depositi e
prestiti). - 1. Le annualita' da corrispondere per il 1995
alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di
impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5
agosto 1978, n. 457; dall'art. 9 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi
quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'art.
3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima
nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima
annualita' dei rispettivi limiti di impegno".
- L'art. 1, comma 60, della gia' citata legge 28 dicembre
1995, n. 549, cosi' recita:
"60. Le annualita' da corrispondere per il 1996 alla
Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di
impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5
agosto 1978, n. 457; dall'art. 9 del d.-l. 15 dicembre
1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e
undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del d.-l. 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94; dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'art. 22, comma 3,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa
medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza
dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno".
- Il testo dell'art. 13 della sopra richiamata legge n.
457 del 1978, e' il seguente:
"Art. 13 (Fondi per gli interventi di edilizia
residenziale pubblica). - Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i conti correnti istituiti dalle
leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166,
sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le
somme derivanti da:
a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del
piano per l'edilizia di cui alla presente legge;
b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e
le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti
disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n.
60, e successive leggi di proroga dei versamenti dei
contributi stessi, da versare trimestralmente;
c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione
speciale prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli
destinati, in base al prescritto decreto del Ministro dei
lavori pubblici, alle finalita' di cui all'art. 25,
lettere b) e c), della legge 8 agosto 1977, n. 513;
d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge
per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16;
e) i limiti di impegno, comunque autorizzati
successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
per la concessione di contributi per interventi di edilizia
residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi
alla realizzazione di alloggi di servizio, come definiti
dall'art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
f) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo
dall'Amministrazione dei contributi per interventi di
edilizia agevolata gia' erogati a favore degli istituti di
credito".