Art. 61.
                       Disposizioni finanziarie
  1.  Dal 1  gennaio 1999  sono accreditate  alle singole  regioni le
disponibilita' esistenti alla data di  entrata in vigore del presente
decreto  legislativo sulle  annualita' corrisposte  dallo Stato  alla
sezione autonoma  per l'edilizia residenziale della  Cassa depositi e
prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
  a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
  b)  dall'articolo 9  del decreto-legge  15 dicembre  1979, n.  629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
  c)  dai  commi quarto  ed  undicesimo  dell'articolo 1,  dai  commi
undicesimo e dodicesimo dell'articolo  2 e dall'articolo 21 quinquies
del   decreto-legge  23   gennaio   1982,  n.   9,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94:
  d) dal comma  settimo dell'articolo 3 del  decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito con  modificazioni dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118;
  e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  f) dal  comma 1 dell'articolo  2 della  legge 17 febbraio  1992, n.
179.
  2.  A decorrere  dal  1  gennaio 1998,  sono  versate alle  regioni
secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE),  le annualita' relative ai limiti
di impegno autorizzati:
  a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
  b)  dall'articolo 9  del decreto-legge  15 dicembre  1979, n.  629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
  c) dai  commi quarto e  undicesimo dell'articolo  1 e dal  comma 12
dell'articolo 2 del decreto-legge 23  gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1982, n. 94;
  d)  dall'articolo 3,  comma settimo,  del decreto-legge  7 febbraio
1985,  n. 12,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 5  aprile
1985, n. 118;
  e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  3. L'erogazione  dei fondi  di cui all'articolo  10 della  legge 14
febbraio  1963,  n.  60,  attribuiti   a  ciascuna  regione,  il  cui
versamento e' stato  prorogato dall'articolo 22 della  legge 11 marzo
1988, n. 67  e dall'articolo 3, comma 24, della  legge 8 agosto 1995,
n. 355,  e' effettuato dalla  Cassa depositi e prestiti  su richiesta
delle  regioni, nei  limiti delle  disponibilita' a  ciascuna regione
attribuite.
  4.  Le  regioni  possono  utilizzare le  eventuali  economie  sulle
annualita' di  cui al comma  2 e,  per esigenze di  cassa, effettuare
anticipazioni sul fondo di cui al  comma 3, per far fronte agli oneri
derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
  a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538;
    c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
  d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  5. Le disposizioni di cui ai commi  1, 2, e 3 del presente articolo
si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n.  547, nonche' a quelli dell'articolo 18
della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
  6. Le risorse  finanziarie relative alle funzioni  conferite con il
presente   decreto    legislativo   sono   devolute    alle   regioni
contestualmente  alla  data  del  trasferimento,  con  corrispondente
soppressione  o  riduzione  dei  capitoli  di  bilancio  dello  Stato
interessati.
  7. Le risorse statali destinate  alle finalita' di cui all'articolo
59 vengono  determinate annualmente nella legge  finanziaria, sentita
la Conferenza unificata.
 
          Nota all'art. 61:
            -  Il  testo  degli  articoli  36,  37 e 38 della legge 5
          agosto 1978, n. 457 (Norme  per  l'edilizia  residenziale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1978, n. 231,
          e' il seguente:
            "Art.      36      (Finanziamento      per     l'edilizia
          convenzionata-agevolata).     -  Per  la   concessione   di
          contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti
          di  mutuo  agevolato  previsto  dal  precedente  art. 16 e'
          autorizzato in ciascuno degli anni finanziari  1978,  1979,
          1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
            I  contributi  di  cui  al  primo  comma  sono destinati,
          altresi'  alla  corresponsione  agli  istituti  di  credito
          mutuanti  di contributi in misura tale che gli interessi di
          preammortamento  sulle  erogazioni  effettuate   in   corso
          d'opera  non  gravino  sul mutuatario in misura superiore a
          quella dovuta ai sensi del precedente art. 18.
            I limiti di impegno  autorizzati  dal  presente  articolo
          sono   iscritti  nel  bilancio  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici e corrisposti annualmente alla  Cassa  depositi  e
          prestiti ai sensi della lettera d) del precedente art. 13.
            All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione
          del  presente  articolo  per  l'anno  finanziario  1978  si
          provvede mediante  corrispondente  riduzione  del  capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per lo stesso anno.
            Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            "Art.  37 (Finanziamento per l'edilizia rurale). - Per la
          concessione del concorso nel pagamento degli  interessi  di
          cui  al  precedente  art.    26  e' autorizzato, per l'anno
          finanziario  1978,  un  lilitite  di  impegno  di  lire  30
          miliardi,  che  sara'  iscritto  nello  stato di previsione
          della spesa del Mnistero dei  lavori  pubblici  per  l'anno
          finanziario medesimo.
            All'onere  relativo all'anno finanziario 1978 si provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto  al  capitolo 9001 dello stato di previsione della
          spesa del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario
          medesimo.
            All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede
          mediante  corrispondenti  riduzioni delle autorizzazioni di
          spesa recate dalla legge  27  dicembre  1977,  n.  984.  Le
          riduzioni    stesse    saranno   stabilite   dal   Comitato
          interministeriale per la politica  agricola  ed  alimentare
          secondo  la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 17
          della predetta legge.
            Per il quinquennio  1988-1992  al  relativo  onere  sara'
          provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilita' del
          bilancio dello Stato.
            Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio".
            "Art.  38  (Completamento  dei  programmi   di   edilizia
          convenzionata-agevolata  per l'anno finanziario 1977). - E'
          autorizzata  per  l'anno  finanziario  1977  il  limite  di
          impegno  di  lire  20  miliardi  da destinare, a cura delle
          regioni,  al  completamento  di  iniziative  in  corso,  di
          ammontare  unitario  tale da consentire la realizzazione di
          programmi funzionali.
            I fondi non utilizzati ai sensi del  comma  precedente  e
          non  impegnati  entro  il  31  marzo  1979, sono portati in
          aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 36.
            Per  i  programmi  costruttivi  fruenti  dei   contributi
          previsti  dai commi precedenti, si applicano le norme della
          presente legge per  quanto  riguarda  l'assegnazione  delle
          abitazioni  e la determinazione dei contributi. Nel caso in
          cui si tratti di completamento di  iniziative  edilizie,  i
          cui  lavori  siano  iniziati  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
          norme di cui all'ultimo comma dell'art. 16 ed all'art. 43.
            All'onere   di   20   miliardi    di    lire    derivante
          dall'applicazione  del presente articolo per ciascuno degli
          anni  finanziari  1977  e   1978   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti al
          capitolo 9001 degli stati di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
            Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - Il decreto-legge 15  dicembre  1979,  n.  629,  recante
          "Dilazione  dell'esecuzione  dei  provvedimenti di rilascio
          per  gli  immobili  adibiti  ad   uso   di   abitazione   e
          provvedimenti  urgenti  per  l'edilizia",  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1979,    n.  343,  e'  stato
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 15
          febbraio 1980, n. 25, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          16  febbraio  1980,  n.  46.  Il  testo  dell'art.  9 e' il
          seguente:
            "Art. 9. - Al fine di promuovere la proprieta' della casa
          tra le categorie meno abbienti, gli istituti e  le  sezioni
          di  credito  fondiario  e  edilizio  possono  erogare mutui
          assistiti  dal  contributo  statale  sugli  interessi   per
          l'acquisto o la costruzione di abitazioni.
            I  mutui  possono essere concessi ai soggetti che abbiano
          un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui
          agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,
          che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di
          residenza   ne'  in  quello  in  cui  prestano  la  propria
          attivita' lavorativa e nel quale ha luogo la costruzione  o
          si trova l'alloggio da acquistare.
            I   mutui   devono   essere   utilizzati  per  l'acquisto
          dell'abitazione occupata dallo steseo beneficiario in  base
          a  regolare contratto di locazione, ovvero per l'acquisto o
          la costruzione di  altra  abitazione,  non  occupata  nella
          quale il beneficiano trasferisca la propria residenza.
            La cessione o la locazione dell'alloggio entro dieci anni
          dalla  data dell'acquisto o della costruzione dell'alloggio
          medesimo comporta la decadenza dal beneficio del contributo
          statale sugli interessi.
            Non possono usufruire dei mutui i  soggetti  che  abbiano
          gia'  beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati
          ad edilizia convenzionata e agevolata.
            I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto o la
          costruzione di abitazioni che  abbiano  caratteristiche  di
          lusso ovvero siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.
            Gli  alloggi  da acquistare o da costruire possono essere
          ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di
          zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
          modificazioni ed integrazioni, e dovranno  essere  comunque
          realizzati  in  conformita' alle previsioni degli strumenti
          urbanistici vigenti. Per gli alloggi gia' costruiti non  si
          applica  la  disposizione di cui all'ultimo comma dell'art.
          16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
            Ai mutui di cui al  presente  articolo  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 17, 19, 20 e 21 della
          legge 5 agosto 1978, n.  457.
            Anche in deroga a disposizioni legislative  e  statutarie
          il mutuo puo' coprire sino al cento per cento del prezzo di
          acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali
          spese  di  manutenzione  straordinaria  di cui all'art. 31,
          lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
            L'importo unitario massimo dei mutui e'  quello  previsto
          dal comma primo dell'art.  16 della legge 5 agosto 1978, n.
          457.
            Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui,
          dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano
          le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto
          1978, n. 457, e quelle dell'art. 13 del presente decreto.
            Alle  regioni  competono l'accertamento dei requisiti dei
          beneficiari, la concessione dei contributi  e  la  verifica
          del  rispetto  delle priorita' indicate dal Comitato per la
          edilizia residenziale.
            La ripartizione dei fondi tra le  regioni  e'  effettuata
          dal  Comitato  per  l'edilizia  residenziale entro sessanta
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del presente decreto. La gestione finanziaria del programma
          di  cui  al presente articolo e' disciplinata dal titolo II
          della legge 5 agosto 1978, n. 457.
            Per  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano si
          applica l'art.  39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
            Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento
          degli interessi dei mutui di cui al presente articolo  sono
          autorizzati  limiti  di  impegno  di  lire  70 miliardi per
          l'anno finanziario 1980 e di lire 50  miliardi  per  l'anno
          finanziario  1981,  che  sarnno  iscritti  nello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici per  gli  anni
          finanziari medesimi".
            -  Il  D.-L.  23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia
          residenziale  e  provvidenze  in   materia   di   sfratti),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1982, n. 23,
          e'  stato  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla
          legge 25 marzo  1982,  n.  94,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1982, n. 84. Si trascrive il testo degli
          articoli  1,  commi  4,  11  e  12,  2,  commi  10  e 12, e
          21-quinquies:
            "Art. 1. - 1-3. (Omissis).
            4. Per la  copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  da
          aumento  del limite massimo di mutuo e del costo del denaro
          per gli interventi di edilizia agevolata  deliberati  dalle
          regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla
          legge  5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato nell'anno 1982
          il limite di impegno di lire 150 miliardi.
            5-10. (Omissis).
            11. Per gli interventi di edilizia agevolata  di  cui  al
          primo  comma,  lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto
          1978, n. 457, e' autorizzato il limite  di  impegno  di  45
          miliardi  per  il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120
          miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985.
            12. Per  i  programmi  successivi  al  primo  quadriennio
          1978-1981  il  CER  provvede,  in  sede di deliberazione di
          riparto  dei  fondi  tra  le  regioni  a  determinare   gli
          obiettivi   quantitativi  e  tipologici  dei  programmi  di
          edilizia abitativa quantificando gli  obiettivi  fisici  in
          relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni
          dei costi".
            "Art. 2. - 1-9. (Omissis).
            10.  In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui
          all'art.  9 del decreto-legge 15  dicembre  1979,  n.  629,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  15 febbraio
          1980, n. 25, le regioni possono concedere  ai  soggetti  da
          individuare  con le modalita' previste da tale disposizione
          contributi   in   conto   capitale   di   ammontare    pari
          rispettivamente  al  40 per cento, al 35 per cento ed al 30
          per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile
          per ciascuna delle fasce  di  reddito  dell'art.  20  delle
          legge  5  agosto  1978, n. 457, e successive modificazioni,
          rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli
          interventi di recupero. Il Ministro dei lavori pubblici, di
          concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalita'
          di erogazione del contributo ai beneficiari.
            11. (Omissis).
            12.  Per  la  concessione  del  concorso  dello Stato nel
          pagamento degli interessi dei mutui di cui al decimo  comma
          del  presente  articolo e' autorizzato il limite di impegno
          di lire 30 miliardi per l'anno 1982".
            "Art. 21-quinquies. - Per le finalita' previste dall'art.
          26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto  delle
          modalita'  ivi  previste  sono  stanziati venti miliardi di
          lire a valere sui fondi di cui al terzo comma  dell'art.  4
          del  presente  decreto per il biennio 1982-83.  Per il 1982
          lo stanziamento e' determinato in lire dieci miliardi".
            - Il D.-L. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie  in
          favore  delle  aree ad alta tensione abitativa), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1985, n. 34,  e'  stato
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 5
          aprile 1985, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  9
          aprile 1985, n. 84. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
            "Art.  3  (Immediato  avvio  del  programma  di  edilizia
          residenziale pubblica 1986-87). - 1. Per  far  fronte  alla
          situazione  abitativa del Paese e per l'immediato avvio del
          programma di edilizia  residenziale  pubblica  del  biennio
          1986-87,  e' previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di
          lire, alla cui copertura si provvede mediante:
             a) i proventi, i rientri e  le  altre  entrate  previste
          dall'art.   13, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978,
          n. 457, relativi al biennio 1986-87;
             b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di  lire,  in
          ragione  di  150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e
          850 miliardi nel 1987.
            2. Tale finanziamento e' destinato alla attuazione  degli
          interventi  previsti  dai  successivi commi da 6 a 11 e dal
          commna 9 dell'art.  4.
            3. A norma dell'art. 35,  sesto  comma,  della  legge  27
          dicembre  1983,  n.  730, sono immediatamente utilizzabili,
          sino al limite di  cui  al  precedente  comma  1,  i  fondi
          giacenti  sugli  appositi  conti correnti presso la sezione
          autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
          prestiti.
            4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera b), si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1985-87, al capitolo 9001 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo
          utilizzando   l'accantonamento    "Edilizia    residenziale
          pubblica (rifinanziamento legge n. 94 del 1982)".
            5.  Sulla  base  degli  indirizzi  formulati  dal CER, le
          regioni  localizzano  prioritariamente   i   programmi   di
          edilizia  sovvenzionata  ed  agevolata  di  cui al presente
          articolo nei comuni dove sussiste una particolare  tensione
          abitativa.  Al  fine  di assicurare la disponibilita' delle
          aree si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge  15
          dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella
          legge 15 febbraio 1980, n. 25.
            6.  Per  gli  interventi di edilizia sovvenzionata di cui
          all'art.  1, primo comma, lettere a) e c),  della  legge  5
          agosto  1978, n. 457, e' autorizzata per il biennio 1986-87
          l'assegnazione  di  lire  3.340  miliardi   agli   Istituti
          autonomi  per  le case popolari e loro consorzi, nonche' ai
          comuni  per  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio esistente.
            6-bis.  Nei  comuni  con  popolazione superiore ai 50.000
          abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli  Istituti
          autonomi  per  le  case  popolari di destinare, nel biennio
          1986-87, una quota non  inferiore  al  2  per  cento  degli
          interventi   di   cui   al   comma  6  alla  costruzione  e
          ristrutturazione di abitazioni che consentano  l'accesso  e
          l'agibilita'  interna  ai cittadini motulesi deambulanti in
          carrozzina.
            7. Per  gli  interventi  di  edilizia  agevolata  di  cui
          all'art.  1,  primo  comma, lettera b) della legge 5 agosto
          1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87,  e'  autorizzato
          il  limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di
          lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello  stato  di
          previsione   del   Ministero  dei  lavori  pubblici,  fermo
          restando che le quote di lire 130 miliardi e  di  lire  280
          miliardi,  relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e
          1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma
          1, lettera b).
            7-bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al  comma
          precedente  il comitato esecutivo del CER destina un limite
          di impegno di  30  miliardi  di  lire  per  l'avvio  di  un
          programma  straordinario  di  edilizia  agevolata di cui al
          primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge  5  agosto
          1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative
          e  relativi  consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a
          presentare domanda al CER entro trenta giorni  dall'entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
          Il comitato esecutivo del  CER  individua  i  soggetti  cui
          affidare  la  realizzazione del programma.   Tali soggetti,
          entro sessanta giorni dalla promessa  di  contributo,  sono
          tenuti  a  documentare  la  disponibilita'  di  aree idonee
          immediatamente utilizzabili".
            - Si trascrive il testo dell'art. 22 della legge 11 marzo
          1988 n. 67, recante "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 1988)", pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61:
            "Art.  22.  -  1.  I  contributi  di  cui al primo comma,
          lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963,
          n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso  al  31
          dicembre 1992.
            2.  Per  l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento
          ai periodi di paga  decorrenti  dal  1  gennaio  1988  sono
          riservati  dalla  Cassa depositi e prestiti all'entrata del
          bilancio dello Stato nella misura di lire  1.250  miliardi.
          Per  l'anno  1989,  e  sino  al  1992,  essi sono riservati
          all'entrata del bilancio dello Stato nella misura  di  lire
          1.000  miliardi  annui.  Le quote residue restano assegnate
          all'edilizia  residenziale  pubblica  per la costruzione di
          abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del
          70 per cento per i territori del Mezzogiorno.
            3. Per la concessione, in favore delle imprese  edilizie,
          cooperative  e  relativi  consorzi,  dei  contributi di cui
          all'art. 16, legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di
          edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di
          cui all'art. 1, primo comma,  lettera  b),  della  medesima
          legge  n. 457 del 1978, e' autorizzato il limite di impegno
          di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni  dal  1988  al
          1990.  Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente
          comma  relativo  al  1989  una  quota  di  50  miliardi  e'
          destinata alle finalita' e con le modalita' di cui al comma
          7-bis  dell'art.  3  del  d.-l.  7  febbraio  1985,  n. 12,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile  1985,
          n. 118.
            -  Si  trascrive il testo degli articoli 2, comma 1, e 18
          della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per  l'edilizia
          residenziale pubblica):
            "Art.  2 (Copertura finanziaria). - 1. Per gli anni 1992,
          1993 e 1994, ferme  restando  le  disponibilita'  derivanti
          dall'art.  22,  legge  11  marzo 1988, n. 67, il contributo
          dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in  ragione  di
          lire  10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50
          miliardi per  il  1994,  alla  cui  copertura  si  provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1992-94,  al
          capitolo  9001 del bilancio di previsione del Ministero del
          tesoro per  l'anno  1992,  all'uopo  utilizzando  la  voce:
          "Rifinanziamento  dell'art.  22,  comma  3,  della legge 11
          marzo 1988, n. 67"".
            "Art. 18 (Autorizzazione alla cessione in proprieta'  del
          patrimonio   realizzato   da   cooperative   a   proprieta'
          indivisa). - 1. Le cooperative a  proprieta'  indivisa  che
          abbiano  usufruito  di  agevolazioni  pubbliche,  statali o
          regionali, concesse prima della data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge  per  la  costruzione  di alloggi da
          assegnare in  uso  e  godimento  ai  propri  soci,  possono
          chiedere  al  CER  o  alla  regione,  in  deroga al divieto
          statuario previsto dal secondo comma dell'art.    72  della
          legge  22  ottobre 1971, n. 865, e successve modificazioni,
          l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o
          parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano  gia'
          ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.
            2.  La  regione  puo' concedere l'autorizzazione a cedere
          gli alloggi a condizione che:
             a) siano modificati  lo  statuto  e  l'atto  costitutivo
          della  societa',  qualora  non prevedano la possibilita' di
          realizzare  alloggi  da  assegnare  anche   in   proprieta'
          individuale;
             b)  la  richiesta  di  autorizzazione  alla  cessione in
          proprieta' individuale, di cui al comma 1, riguardi  almeno
          il    60    per   cento   degli   alloggi   facenti   parte
          dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
          ed   essa  sia  deliberata  a  maggioranza  dei  due  terzi
          dell'assemblea generale  ordinaria  validamente  costituita
          con  la  presenza  di  almeno  il  51  per  cento  dei soci
          iscritti.  Qualora  la  richiesta  di  autorizzazione   non
          riguardi  la  totalita'  degli  alloggi la cooperativa deve
          assumere  contestualmente  l'impegno  a   provvedere   alla
          diretta  gestione  degli alloggi che non verranno ceduti in
          proprieta' individuale ovvero deve indicare alla regione la
          cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili  ad
          acquistare  gli stessi alloggi alle condizioni previste dal
          comma 2 dell'art. 19, documentando tale disponibilita';
             c) sia modificata la convenzione comunale di cessione  o
          di    concessione    dell'area,    qualora    non   preveda
          l'assegnazione in proprieta' individuale  delle  abitazioni
          realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica
          convenzione  comunale,  per la determinazione del prezzo di
          cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo
          comma dell'art. 8 della legge 28 gennaio  1977,  n.  10,  e
          successive  modificazioni.    I  comuni nell'ambito di tale
          convenzione provvedono a determinare il prezzo di  cessione
          ai soci sulla base dei seguenti criteri:
              1)  qualora  l'autorizzazione  alla  cessione di cui al
          comma 1  riguardi  l'intero  patrimonio  immobiliare  della
          cooperativa, il prezzo di cessione ai soci gia' assegnatari
          in  godimento e' costituito dal valore delle singole unita'
          immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;
              2) qualora l'autorizzazione di cui al numero  1)  della
          presente  lettera  riguardi  solo  una quota del patrimonio
          immobiliare della cooperativa, il  prezzo  di  cessione  e'
          determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata
          con    risorse   della   medesima   cooperativa,   mediante
          l'applicazione dei criteri di cui all'art. 19, comma  2,  e
          per  la  parte restante in misura pari al valore stesso; le
          fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal
          programma   finanziario   approvato   dal   consiglio    di
          amministrazione della cooperativa;
             d)  siano approvati da parte degli enti erogatori, per i
          mutui in corso di ammortamento, l'entita'  del  contributo,
          nonche'  il piano di riparto del mutuo e del contributo per
          il conseguente accollo individuale;
             e) la stessa regione e gli altri enti locali,  erogatori
          di  eventuali  provvidenze integrative alle agevolazioni di
          cui al comma 1, si esprimano  sul  mantenimento  o  meno  o
          sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di
          quelle gia' erogate;
             f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla
          eventuale  riduzione  del  capitale mutuato in relazione al
          maggior importo ammesso  originariamente  al  finanziamento
          sulla    base   della   previsione   legislativa   per   la
          realizzazione di  alloggi  da  parte  delle  cooperative  a
          proprieta' indivisa;
             g)   per   le  cooperative  a  proprieta'  indivisa  con
          patrimonio  superiore   a   centocinquanta   alloggi,   sia
          presentato  alla  regione,  entro  otto  mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  piano  di
          cessione  in  proprieta'  in base alle richieste dei propri
          soci, e la cessione sia relativa ad  alloggi  per  i  quali
          siano   trascorsi   almeno   cinque  anni  dall'entrata  in
          ammortamento del mutuo.
            3. Per gli alloggi ceduti in  proprieta'  individuale  il
          tasso  agevolato  viene commisurato a quello previsto dalla
          legge  di  finanziamento  per  gli  alloggi  realizzati  da
          cooperative  a  proprieta'  individuale, riferito all'epoca
          della  concessione  del  medesimo.  Gli   assegnatari   che
          ottengano  delle  cessioni  in  proprieta'  sono  tenuti  a
          rimborsare  agli  enti  erogatori  la  differenza   fra   i
          contributi  erogati  fino  alla  data  dell'assegnazione in
          proprieta' e quelli previsti, fino alla stessa data, per le
          cooperative a proprieta' individuale. La  somma  risultante
          deve  essere  restituita  in un'unica soluzione, al momento
          dell'atto di assegnazione in proprieta', nella  misura  del
          50  per  cento  del  suo  importo.  In  alternativa, l'ente
          erogatore,  su  richiesta  dei   soci   interessati,   puo'
          autorizzare  il  pagamento  dell'intera somma risultante in
          dieci annualita' di uguale  importo.  Gli  assegnatari  che
          ottengano  la  cessione  in  proprieta'  dell'alloggio sono
          altresi' tenuti a corrispondere le spese  conseguenti  alla
          modifica  della  convenzione  comunale ed alla modifica del
          mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
            4. Le somme introitate ai  sensi  del  presente  articolo
          sono  versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per
          gli  effetti  di  cui  alla  lettera  f)  del  primo  comma
          dell'art.  13,  legge  5  agosto 1978, n. 457, e successive
          modificazioni.
            5.  Nella  trasformazione  dell'assegnazione  in  uso   e
          godimento in assegnazione in proprieta' individuale, di cui
          al  presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono
          quelli  stabiliti  dalle  leggi  vigenti   alla   data   di
          assegnazione in uso e godimento degli alloggi".
            - La legge 14 febbraio 1963, n. 60, recante "Liquidazione
          del   patrimonio  edilizio  della  Gestione  I.N.A.-Casa  e
          istituzione di un programma  decennale  di  costruzione  di
          alloggi   per  lavoratori"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 febbraio 1963, n. 44. L'art. 10 cosi' recita:
            "Art. 10. - Al finanziamento del programma  decennale  di
          costruzione  di  case  per  lavoratori,  si  provvede con i
          seguenti fondi:
             a) un contributo pari al 4,30 per  cento  del  complesso
          dei  contributi indicati alle successive lettere b) e c), a
          carico dello Stato;
             b)  un  contributo  pari  allo  0,35  per  cento   della
          retribuzione  mensile,  a  carico  dei dipendenti, comunque
          qualificati, da aziende, amministrazioni, enti  pubblici  e
          privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica
          dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;
             c)   un  contributo  pari  allo  0,70  per  cento  delle
          retribuzioni mensili corrisposte ai  propri  dipendenti,  a
          carico  delle  aziende,  enti e amministrazioni di cui alla
          precedente  lettera  b),  escluse  le  ammistrazioni  dello
          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e le istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficenza;
             d) un  contributo  a  carico  dello  Stato  per  ciascun
          alloggio  completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del
          3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di  lire
          seicentomila  a  vano da corrispondersi per la durata di 25
          anni dall'inizio del semestre  successivo  all'assegnazione
          di  ciascun  alloggio,  ovvero dalla data della concessione
          dei mutui previsti  dagli  articoli  16  e  seguenti  della
          presente legge;
             e)  con  l'impiego  del  gettito dei fondi derivanti dai
          riscatti anticipati e  dalle  rate  di  ammortamento  degli
          alloggi  comunque  assegnati  in  proprieta' ai sensi della
          presente legge;
             f)  con  l'impiego  dei  canoni  relativi  agli  alloggi
          trasferiti in proprieta' agli Istituti autonomi per le case
          popolari, all'istituto nazionale case impiegati dello Stato
          ed  altri  enti  ed  istituti  ai sensi dell'art. 4 e degli
          alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo art.
          29.
            I contributi previsti alle lettere a), b)  e  c)  saranno
          versati per il periodo di sette anni a partire dal 1 aprile
          1963.
            Sono  esenti  dal  contributo  indicato alla lettera b) i
          lavoratori addetti al settore agricolo".
            - Si trascrive il testo del comma 24  dell'art.  3  della
          legge   8   agosto   1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare:
            "24. In attesa dell'entrata a regime della riforma  della
          previdenza   obbligatoria   dalla   presente  legge  e  dei
          corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal  periodo
          di   paga   in   corso  al  1  gennaio  1996,  le  aliquote
          contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i   superstiti   dei
          lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
          sostitutive  ed  esonerative della medesima sono elevate di
          0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti
          a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al  contributo
          di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la
          stessa  decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e' prorogato
          il contributo di cui all'art. 22 della citata legge  n.  67
          del  1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella
          misura di 0,35 punti percentuali".
            - Il testo dell'art. 1, comma 9, della gia' citata  legge
          n. 498 del 1992, cosi' recita:
            "9. Le annualita' da corrispondere per il 1993 alla Cassa
          depositi   e   prestiti,  relative  ai  limiti  di  impegno
          autorizzati dagli articoli 36 e 38  della  legge  5  agosto
          1978,  n.  457;  dall'art.  9 del decreto-legge 15 dicembre
          1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          febbraio 1980, n. 25; dagli  articoli  1,  commi  quarto  e
          undicesimo,  e  2,  comma  dodicesimo, del decreto-legge 23
          gennaio 1982, n. 9, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  25  marzo  1982,  n.  94;  dall'art. 3, comma 7, del
          decreto-legge 7  febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  aprile  1985,  n.  118;  e
          dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
          sono   conferite   alla   Cassa   medesima   nell'esercizio
          successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita'  dei
          rispettivi limiti di impegno".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 13, comma 8, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 538, recante  "Disposizioni  per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 1994)":
            "8. Il contingente  degli  arruolamenti  volontari,  come
          carabinieri  ausiliari,  per  la  sola  ferma  di  leva, di
          giovani appartenenti alla classe che  viene  chiamata  alle
          armi  e'  stabilito,  per  l'anno finanziario 1994, a norma
          dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in  14.721
          unita'".
            -  La  legge 23 dicembre 1994, n, 724, recante "Misure di
          razionalizzazione della  finanza  pubblica"  e'  pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   30  dicembre  1994,  n.  304
          supplemento  ordinario.  Il  testo  dell'art.  38   e'   il
          seguente:
            "Art.  38  (Disposizioni  relative  alla Cassa depositi e
          prestiti).  - 1. Le annualita' da corrispondere per il 1995
          alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti  di
          impegno  autorizzati  dagli  articoli 36 e 38 della legge 5
          agosto 1978, n.  457;  dall'art.  9  del  decreto-legge  15
          dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15  febbraio  1980,  n.  25; dagli articoli 1, commi
          quarto  e  undicesimo,   e   2,   comma   dodicesimo,   del
          decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;  dall'art.
          3,  comma  7,  del  decreto-legge 7 febbraio 1985, n.   12,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile  1985,
          n.    118,  e  dall'art.  22, comma 3, della legge 11 marzo
          1988,  n.  67,   sono   conferite   alla   Cassa   medesima
          nell'esercizio  successivo a quello di scadenza dell'ultima
          annualita' dei rispettivi limiti di impegno".
            - L'art. 1, comma 60, della gia' citata legge 28 dicembre
          1995, n. 549, cosi' recita:
            "60. Le annualita' da  corrispondere  per  il  1996  alla
          Cassa  depositi  e  prestiti,  relativamente  ai  limiti di
          impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  457;  dall'art.  9 del d.-l. 15 dicembre
          1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          febbraio 1980, n. 25; dagli  articoli  1,  commi  quarto  e
          undicesimo,  e  2,  comma  dodicesimo, del d.-l. 23 gennaio
          1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25
          marzo  1982, n. 94; dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge
          7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'art. 22, comma 3,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa
          medesima  nell'esercizio  successivo  a  quello di scadenza
          dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno".
            - Il testo dell'art. 13 della sopra richiamata  legge  n.
          457 del 1978, e' il seguente:
            "Art.   13   (Fondi   per   gli  interventi  di  edilizia
          residenziale pubblica).  - Dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge,  i  conti  correnti istituiti dalle
          leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975,  n.    166,
          sono  trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi
          e prestiti, presso la quale  vengono  depositate  anche  le
          somme derivanti da:
             a)  gli  stanziamenti  previsti per il finanziamento del
          piano per l'edilizia di cui alla presente legge;
             b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro  e
          le   somme   dovute   dallo  Stato  in  base  alle  vigenti
          disposizioni e ai sensi della legge 14  febbraio  1963,  n.
          60,  e  successive  leggi  di  proroga  dei  versamenti dei
          contributi stessi, da versare trimestralmente;
             c)  tutti  i  rientri  contabilizzati   nella   gestione
          speciale  prevista  dall'art. 10 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli
          destinati, in base al prescritto decreto del  Ministro  dei
          lavori  pubblici,  alle  finalita'  di  cui  all'art.   25,
          lettere b) e c), della legge 8 agosto 1977, n. 513;
             d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente  legge
          per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16;
             e)   i   limiti   di   impegno,   comunque   autorizzati
          successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
          per la concessione di contributi per interventi di edilizia
          residenziale, con la sola  esclusione  di  quelli  relativi
          alla  realizzazione  di  alloggi di servizio, come definiti
          dall'art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
             f)   dai   recuperi,   disposti   a   qualsiasi   titolo
          dall'Amministrazione   dei  contributi  per  interventi  di
          edilizia agevolata gia' erogati a favore degli istituti  di
          credito".