Art. 63.
Criteri e modalita' per il trasferimento alle regioni
1. La competente amministrazione dello Stato propone alla
Conferenza Statoregioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo
1997, n. 59, i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento
delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati
accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e
ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso,
tenendo conto della necessita' di garantire l'efficacia delle
procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo
Nota all'art. 63:
- L'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
seguente:
"Art. 9. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare
le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della
Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a
tutti i processi decisionali di interesse regionale,
interregionale ed infraregionale almeno a livello di
attivita' consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato
e regioni attraverso la concentrazione in capo alla
Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti
tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di
comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle
amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e'
obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di
dissenso;
d) definizione delle forme e modalita' della
partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle
province e delle comunita' montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla
presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali sono espressi dalla Conferenza unificata".