Art. 63.
        Criteri e modalita' per il trasferimento alle regioni
  1.  La   competente  amministrazione   dello  Stato   propone  alla
Conferenza Statoregioni, di  cui all'articolo 9 della  legge 15 marzo
1997, n. 59, i criteri, le  modalita' ed i tempi per il trasferimento
delle  competenze alle  regioni.  Raggiunta  l'intesa, sono  attivati
accordi di programma tra la  competente amministrazione dello Stato e
ciascuna  regione  per  rendere operativo  il  trasferimento  stesso,
tenendo  conto  della  necessita'   di  garantire  l'efficacia  delle
procedure in essere.
  2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi
entro  diciotto mesi  dalla data  di entrata  in vigore  del presente
decreto legislativo
 
          Nota all'art. 63:
            - L'art. 9 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e'  il
          seguente:
            "Art.  9.  -  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro
          cinque mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  un decreto legislativo volto a definire ed ampliare
          le attribuzioni della Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  unificandola,  per  le materie e i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
          Nell'emanazione  del  decreto  legislativo  il  Governo  si
          atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
             a)  potenziamento  dei  poteri  e  delle  funzioni della
          Conferenza prevedendo la partecipazione  della  medesima  a
          tutti   i  processi  decisionali  di  interesse  regionale,
          interregionale  ed  infraregionale  almeno  a  livello   di
          attivita' consultiva obbligatoria;
             b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato
          e   regioni  attraverso  la  concentrazione  in  capo  alla
          Conferenza di tutte le attribuzioni  relative  ai  rapporti
          tra  Stato  e  regioni  anche attraverso la soppressione di
          comitati, commissioni e organi omologhi  all'interno  delle
          amministrazioni pubbliche;
             c)   specificazione   delle  materie  per  le  quali  e'
          obbligatoria l'intesa e della  disciplina  per  i  casi  di
          dissenso;
             d)   definizione   delle   forme   e   modalita'   della
          partecipazione  dei  rappresentanti   dei   comuni,   delle
          province e delle comunita' montane.
            2.   Dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo di cui al comma 1,  i  pareri  richiesti  dalla
          presente  legge  alla  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  e  alla  Conferenza  Stato-Citta'  e autonomie
          locali sono espressi dalla Conferenza unificata".