Art. 70.

  1.  L'articolo 311 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  311.  (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al
tribunale).  -  Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto
cio'  che  non  e'  regolato  nel presente titolo o in altre espresse
disposizioni,  e'  retto dalle norme relative al procedimento davanti
al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.".