Art. 70. 1. L'articolo 311 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 311. (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.".