Art. 71.

  1.  Gli articoli 312, 314 e 315 del codice di procedura civile sono
abrogati.
 
           Nota all'art. 71:
            - L'art. 312 del codice di procedura civile  stabiliva  i
          poteri  istruttori  del giudice. Gli articoli 314 e 315 del
          codice di procedura civile riguardavano  la  decisione  del
          pretore  a  seguito di trattazione scritta e di discussione
          orale.