Art. 71. 1. Gli articoli 312, 314 e 315 del codice di procedura civile sono abrogati.
Nota all'art. 71: - L'art. 312 del codice di procedura civile stabiliva i poteri istruttori del giudice. Gli articoli 314 e 315 del codice di procedura civile riguardavano la decisione del pretore a seguito di trattazione scritta e di discussione orale.