Art. 72.
  1.  Nell'articolo  313 del codice di procedura civile le parole "il
pretore o" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 72:
            - Il testo vigente dell'art. 313 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 313 (Querela di falso). - Se e' proposta querela di
          falso, il giudice di  pace,  quando  ritiene  il  documento
          impugnato  rilevante per la decisione, sospende il giudizio
          e rimette le parti davanti al  tribunale  per  il  relativo
          procedimento.  Puo'  anche  disporre a norma dell'art. 225,
          secondo comma.".