Art. 72. 1. Nell'articolo 313 del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
Nota all'art. 72: - Il testo vigente dell'art. 313 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 313 (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'art. 225, secondo comma.".