Art. 59.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
  a)  alla determinazione dei principi e delle finalita' di carattere
generale  e  unitario  in  materia di edilizia residenziale pubblica,
anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
  b)  alla  definizione  dei  livelli  minimi del servizio abitativo,
nonche'   degli  standard  di  qualita'  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica;
  c)  al  concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali
interessati,  all'elaborazione  di programmi di edilizia residenziale
pubblica aventi interesse a livello nazionale;
  d)   alla   acquisizione,   raccolta,  elaborazione,  diffusione  e
valutazione  dei  dati  sulla  condizione  abitativa;  a tali fini e'
istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
  e)  alla  definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato
delle  locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito.