Art. 60.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative  non  espressamente indicate tra quelle mantenute allo
Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
  a)  alla  determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi
nel settore;
  b)  alla  programmazione  delle  risorse  finanziarie  destinate al
settore;
  c)  alla  gestione  e all'attuazione degli interventi, nonche' alla
definizione delle modalita' di incentivazione;
  d)   alla   determinazione  delle  tipologie  di  intervento  anche
attraverso   programmi   integrati,   di   recupero   urbano   e   di
riqualificazione urbana;
  e)  alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia  residenziale  destinati  all'assistenza  abitativa, nonche'
alla determinazione dei relativi canoni.