Art. 61.
                      Disposizioni finanziarie

  1.  Dal  1  gennaio  1999  sono accreditate alle singole regioni le
disponibilita'  esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo  sulle  annualita'  corrisposte dallo Stato alla
sezione  autonoma  per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
    a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
    b)  dall'articolo  9  del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
    c)  dai  commi  quarto  ed  undicesimo dell'articolo 1, dai commi
undicesimo  e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies
del   decreto-legge   23   gennaio   1982,   n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94:
    d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio
1985,  n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118;
    e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    f)  dal  comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.
179.
  2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  sono versate alle regioni
secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per
la  programmazione economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti
di impegno autorizzati:
    a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
    b)  dall'articolo  9  del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
    c)  dai  commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12
dell'articolo  2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1982, n. 94;
    d)  dall'articolo  3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio
1985,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118;
    e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  3.  L'erogazione  dei  fondi  di cui all'articolo 10 della legge 14
febbraio   1963,  n.  60,  attribuiti  a  ciascuna  regione,  il  cui
versamento  e'  stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo
1988,  n.  67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995,
n.  355,  e'  effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta
delle  regioni,  nei  limiti  delle disponibilita' a ciascuna regione
attribuite.
  4.  Le  regioni  possono  utilizzare  le  eventuali  economie sulle
annualita'  di  cui  al  comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare
anticipazioni  sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri
derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
    a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
    b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538;
    c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
    d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo
si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13
della  legge 5 agosto 1978, n. 547, nonche' a quelli dell'articolo 18
della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
  6.  Le  risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il
presente    decreto    legislativo   sono   devolute   alle   regioni
contestualmente  alla  data  del  trasferimento,  con  corrispondente
soppressione  o  riduzione  dei  capitoli  di  bilancio  dello  Stato
interessati.
  7.  Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'articolo
59  vengono  determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita
la Conferenza unificata.