Art. 61. Disposizioni finanziarie 1. Dal 1 gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualita' corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati: a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94: d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67; f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati: a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1982, n. 94; d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuite. 4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualita' di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni: a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538; c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725; d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 547, nonche' a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. 6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati. 7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.