Art. 62.
                Riordino e soppressione di strutture
  1.  Nell'ambito  del riordino di cui all'articolo 9, e' ricompresa,
in  particolare,  la  sezione  autonoma  per  l'edilizia residenziale
pubblica della Cassa depositi e prestiti.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  sono  soppressi,  contestualmente all'avvenuto
trasferimento   delle   competenze,   secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 63 del presente decreto legislativo:
  a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il
Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
  b)  il  Segretariato  generale  del  CER  e il centro permanente di
documentazione.