Art. 63. Criteri e modalita' per il trasferimento alle regioni 1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessita' di garantire l'efficacia delle procedure in essere. 2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo