Art. 63.
        Criteri e modalita' per il trasferimento alle regioni
  1.   La   competente   amministrazione  dello  Stato  propone  alla
Conferenza  Statoregioni,  di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo
1997,  n. 59, i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento
delle  competenze  alle  regioni.  Raggiunta  l'intesa, sono attivati
accordi  di programma tra la competente amministrazione dello Stato e
ciascuna  regione  per  rendere  operativo  il  trasferimento stesso,
tenendo   conto  della  necessita'  di  garantire  l'efficacia  delle
procedure in essere.
  2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi
entro  diciotto  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto legislativo