Art. 49 
             (Istituzione del ministero e attribuzioni) 
 
  1. E' istituito il ministero dell'istruzione, dell'universita' e 
   della ricerca. 
  2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
   allo Stato in  materia  di  istruzione  scolastica  ed  istruzione
   superiore, di istruzione universitaria, di ricerca  scientifica  e
   tecnologica. 
  3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse 
   finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri
   della  pubblica  istruzione  e   della   universita'   e   ricerca
   scientifica e tecnologica eccettuate quelle attribuite, anche  dal
   presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni
   caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma  2,
   e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997,  n.  59,
   le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle  regioni  ed
   agli enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva  l'autonomia  delle
   istituzioni   scolastiche   e   l'autonomia   delle    istituzioni
   universitarie  e  degli  enti  di  ricerca,  nel  quadro  di   cui
   all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 21 della legge  15  marzo
   1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204.  Il
   ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero
   della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88,  sull'agenzia
   per la formazione e l'istruzione professionale. 
 
          Note all'art. 49:
            - Per il testo degli articoli 1, comma 2, e 3,  comma  1,
          della citata legge n. 59 del 1997, si veda in nota all'art.
          23.
            -  Si trascrive il testo degli articoli 1, comma 6, e 21,
          della citata legge n. 59 del 1997:
            "6.  La   promozione   dello   sviluppo   economico,   la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca  applicata  sono  interessi pubblici primari che lo
          Stato, le regioni, le province, i comuni e gli  altri  enti
          locali  assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
          nel rispetto dei diritti  fondamentali  dell'uomo  e  delle
          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
          della tutela dell'ambiente.".
            "Art.  21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
          e degli istituti educativi si  inserisce  nel  processo  di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero sistema formativo.  Ai fini della realizzazione
          della autonomia delle istituzioni scolastiche  le  funzioni
          dell'amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
          istruzione  in  materia  di  gestione   del   servizio   di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione  del  diritto  allo  studio  nonche' gli elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione  e  programmazione  definiti  dallo  Stato,   sono
          progressivamente  attribuite  alle istituzioni scolastiche,
          attuando   a   tal   fine  anche  l'estensione  ai  circoli
          didattici, alle scuole medie, alle scuole e  agli  istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli istituti tecnici e  professionali  e  degli  istituti
          d'arte  ed  ampliando  l'autonomia  per  tutte le tipologie
          degli istituti di istruzione, anche in  deroga  alle  norme
          vigenti   in   materia  di  contabilita'  dello  Stato.  Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti  educativi,  tenuto  conto delle loro specificita'
          ordinamentali.
            2. Ai fini di quanto previsto nel comma  1,  si  provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
            3.  I  requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamepti abitativi.
            4.   La   personalita'   giuridica   e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre 2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
            5.  La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
          scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
          quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e'  costituita
          dall'assegnazione   dello   Stato   per   il  funzionamento
          amministrativo   e   didattico,   che   si   suddivide   in
          assegnazione  ordinaria  e  assegnazione  perequativa. Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola.
            6.   Sono   abrogate   le   disposizioni   che  prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento in materia di avviso ai    successibili.    Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni.
            7.  Le  istituzioni  scolastiche  che  abbiano conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
            8.   L'autonomia   organizzativa   e'   finalizzata  alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
            9. L'autonomia didattica e' finalizzata al  perseguimento
          degli   obiettivi   generali   del   sistema  nazionale  di
          istruzione, nel rispetto della  liberta'  di  insegnamento,
          della  liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie
          e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
          libera    e    programmata   di   metodologie,   strumenti,
          organizzazione e tempi di  insegnamento,  da  adottare  nel
          rispetto    della    possibile    pluralita'   di   opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'   progetttale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1,  comma
          71,  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, sono definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna delle discipline ed attivita' indi-
          cate come fondamentali di ciascun  tipo  o  indirizzo    di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e' valutazione della  produttivita'  scolastica  e
          del raggiungimento degli obiettivi.
            10.   Nell'esercizio   dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarrnente   che   in  forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio dell'autonomia didattica e  organizzativa.    Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
            11.  Con  regolamento  adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni.
            12.  Le  universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
            13.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione  e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data di  entrata  in  vigore  delle  predette  disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche.
            14.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
            15. Entro il 30 giugno 1999 il  Governo  e'  delegato  ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
             a)        armonizzazione       della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
             b)  razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo
          12, comma 1, lettera p);
             c)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative   e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
          1, lettera g);
             d)  valorizzazione  del  collegamento  con  le comunita'
          locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
             e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  59
          del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
          sive modificazioni, nella salvaguardia del principio  della
          liberta' di insegnamento.
            16.   Nel   rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi  d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri:
             a)  l'affidamnto,  nel  rispetto  delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
             b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
          l'organizzazione  e  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica   periferica,   come   ridefinite    ai    sensi
          dell'articolo 13, comma 1;
             c)  la  revisione del sistema di reclutamento, riservato
          al personale docente con adeguata anzianita'  di  servizio,
          in  armonia  con le modalita' previste dall'articolo 28 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
             d) l'attribuzione della  dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione.
            17.  Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara'
          disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
            18.  Nell'emanazione  del regolamento di cui all'articolo
          13 la riforma degli uffici periferici del  Ministero  della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica.
            19.  Il  Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
            20. Le regioni a statuto speciale e le province  autonome
          di  Trento  e  di Bolzano disciplinano con propria legge la
          materia di cui al presente  articolo  nel  rispetto  e  nei
          limiti  dei  propri  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione.
            20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma  20
          la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di
          svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta
          di  lingua  francese,  in aggiunta alle altre prove scritte
          previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita'
          e  i  criteri  di  valutazione  delle  prove  d'esame  sono
          definiti  nell'ambito  dell'apposito regolamento attuativo,
          d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma
          5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
            - Per quanto concerne il decreto legislativo  n. 204  del
          1998, si veda in nota all'art. 48.