Art. 50 
                          (Aree funzionali) 
 
  1. Il ministero, in particolare, svolge le  funzioni  di  spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali: 
    a)  istruzione   non   universitaria:   organizzazione   generale
dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato
giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri  per
l'organizzazione della  rete  scolastica;  criteri  e  parametri  per
l'attuazione delle politiche sociali nella scuola;  determinazione  e
assegnazione delle risorse finanziarie a carico  del  bilancio  dello
Stato  e  del  personale  alle  istituzioni   scolastiche   autonome;
valutazione del sistema scolastico; ricerca e  sperimentazione  delle
innovazioni funzionali alle esigenze  formative;  riconoscimento  dei
titoli  di  studio  e  delle  certificazioni  in  ambito  europeo   e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione  comuni  ai
paesi dell'Unione europea; assetto  complessivo  dell'intero  sistema
formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard  formativi
e  percorsi  formativi  in  materia  di  istruzione  superiore  e  di
formazione tecnica superiore;  consulenza  e  supporto  all'attivita'
delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla  legge
11 gennaio 1996, n.23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma  2,
ed all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo  1998,
n. 112; 
    b) compiti di indirizzo,  programmazione  e  coordinamento  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  nazionale  di  cui  al  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria,  ricerca
scientifica  e  tecnologica:  programmazione  degli  interventi   sul
sistema universitario  e  degli  enti  di  ricerca  non  strumentali;
indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento  delle
universita' e degli enti di ricerca non strumentali;  monitoraggio  e
valutazione,  anche  mediante  specifico  Osservatorio,  in   materia
universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in
materia  di  istruzione  universitaria,  armonizzazione   europea   e
integrazione  internazionale  del  sistema  universitario,  anche  in
attuazione degli accordi culturali stipulati  a  cura  del  ministero
degli  affari  esteri;  monitoraggio  degli  enti  di   ricerca   non
strumentali e  supporto  alla  valutazione  del  CIVR;  completamento
dell'autonomia  universitaria;  formazione  di  grado  universitario;
razionalizzazione   delle   condizioni    d'accesso    all'istruzione
universitaria; partecipazione  alle  attivita'  relative  all'accesso
alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo  tra  istruzione
universitaria, istruzione scolastica e formazione;  valorizzazione  e
sostegno della ricerca libera  nelle  universita'  e  negli  enti  di
ricerca; integrazione  tra  ricerca  applicata  e  ricerca  pubblica;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi  nazionali  e
internazionali  di  ricerca;  indirizzo  e  sostegno  della   ricerca
aerospaziale;   cooperazione   scientifica   in   ambito   nazionale,
comunitario ed internazionale; promozione e  sostegno  della  ricerca
delle imprese ivi compresa la  gestione  di  apposito  fondo  per  le
agevolazioni   anche   con   riferimento   alle   aree   depresse   e
all'integrazione con la ricerca pubblica. 
 
          Note all'art. 50:
            -  La  legge  11  gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per
          l'edilizia scolastica", e' stata pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 19 gennaio 1996, n. 15.
            -  Gli  articoli 137, comma 2, e 138, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 112 del 1998, cosi' recitano:
            "2. Restano altresi' allo Stato i compiti e  le  funzioni
          amministrative  relativi  alle  scuole militari ed ai corsi
          scolastici organizzati,  con  il  patrocinio  dello  Stato,
          nell'ambito  delle  attivita'  attinenti alla difesa e alla
          sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti  relativi  agli
          organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
          ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18
          aprile 1994, n. 389.".
            "3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano
          le  funzioni  relative  ai  conservatori  di  musica,  alle
          accademie  di  belle  arti,  agli istituti superiori per le
          industrie  artistiche,  all'accademia  nazionale  di   arte
          drammatica,  all'accademia nazionale di danza, nonche' alle
          scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.".
            - Per quanto concerne il decreto legislativo n.  204  del
          1998, si veda in nota all'art. 48.