Art. 51 
                            (Ordinamento) 
 
  1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi 
   degli  articoli  4  e  5  del  presente  decreto.  Il  numero  dei
   dipartimenti non puo' essere superiore a tre,  in  relazione  alle
   aree funzionali di cui all'articolo 50.