Art. 40
Disposizioni transitorie
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 967 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni, alla copertura
dei posti di funzione dirigenziali non generali si provvede nel
rispetto delle relative dotazioni organiche, come determinate
dall'art. 965 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
90 del 2010 e successive modificazioni.
2. In via transitoria e sino al conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale, nonche' alla definizione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento delle nuove strutture, il Segretario
generale, i direttori generali e i direttori centrali si avvalgono
della preesistente organizzazione.
3. Il servizio comunque prestato dal personale militare e civile
nel periodo transitorio e' ad ogni effetto equipollente a quello
svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il personale militare eventualmente in soprannumero sara'
progressivamente restituito alla componente operativa
proporzionalmente alle assegnazioni di personale civile.