Art. 40 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di  cui  all'art.  967  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni, alla  copertura
dei posti di funzione  dirigenziali  non  generali  si  provvede  nel
rispetto  delle  relative  dotazioni  organiche,   come   determinate
dall'art. 965 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
90 del 2010 e successive modificazioni. 
  2. In via transitoria e sino al  conferimento  degli  incarichi  di
livello dirigenziale, nonche' alla definizione delle risorse umane  e
strumentali per il funzionamento delle nuove strutture, il Segretario
generale, i direttori generali e i direttori  centrali  si  avvalgono
della preesistente organizzazione. 
  3. Il servizio comunque prestato dal personale  militare  e  civile
nel periodo transitorio e' ad  ogni  effetto  equipollente  a  quello
svolto anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4.  Il  personale  militare  eventualmente  in  soprannumero  sara'
progressivamente     restituito     alla     componente     operativa
proporzionalmente alle assegnazioni di personale civile.