Art. 40 Disposizioni transitorie 1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 967 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni, alla copertura dei posti di funzione dirigenziali non generali si provvede nel rispetto delle relative dotazioni organiche, come determinate dall'art. 965 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni. 2. In via transitoria e sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonche' alla definizione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture, il Segretario generale, i direttori generali e i direttori centrali si avvalgono della preesistente organizzazione. 3. Il servizio comunque prestato dal personale militare e civile nel periodo transitorio e' ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il personale militare eventualmente in soprannumero sara' progressivamente restituito alla componente operativa proporzionalmente alle assegnazioni di personale civile.