Art. 41 Competenze in materia di sanita' militare 1. Le competenze della soppressa Direzione generale della sanita' militare in materia di igiene e medicina preventiva, medicina del lavoro e occupazionale, medicina legale, psichiatria e psicologia, medicina veterinaria, politica sanitaria militare, formazione, studio, ricerca e sviluppo tecnico, coordinamento del servizio trasfusionale militare, statistica sanitaria, pubblicistica sanitaria militare, contenzioso, transitano all'apposita struttura dello Stato maggiore della difesa di cui all'art. 89, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni. 2. La sede, l'ordinamento e le funzioni della struttura di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa. 3. Dipendono dallo Stato maggiore della difesa, ai fini amministrativi e logistici, il Collegio medico-legale del Ministero della difesa, di cui all'art. 189 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il Comitato etico del Ministero della difesa e il magazzino di sanita' corrente in Santa Maria Capua Vetere.