Art. 41
Competenze in materia di sanita' militare
1. Le competenze della soppressa Direzione generale della sanita'
militare in materia di igiene e medicina preventiva, medicina del
lavoro e occupazionale, medicina legale, psichiatria e psicologia,
medicina veterinaria, politica sanitaria militare, formazione,
studio, ricerca e sviluppo tecnico, coordinamento del servizio
trasfusionale militare, statistica sanitaria, pubblicistica sanitaria
militare, contenzioso, transitano all'apposita struttura dello Stato
maggiore della difesa di cui all'art. 89, comma 1, lettera f), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive
modificazioni.
2. La sede, l'ordinamento e le funzioni della struttura di cui al
comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore
della difesa.
3. Dipendono dallo Stato maggiore della difesa, ai fini
amministrativi e logistici, il Collegio medico-legale del Ministero
della difesa, di cui all'art. 189 del decreto legislativo n. 66 del
2010, il Comitato etico del Ministero della difesa e il magazzino di
sanita' corrente in Santa Maria Capua Vetere.