Art. 41 
 
 
              Competenze in materia di sanita' militare 
 
  1. Le competenze della soppressa Direzione generale  della  sanita'
militare in materia di igiene e  medicina  preventiva,  medicina  del
lavoro e occupazionale, medicina legale,  psichiatria  e  psicologia,
medicina  veterinaria,  politica  sanitaria   militare,   formazione,
studio,  ricerca  e  sviluppo  tecnico,  coordinamento  del  servizio
trasfusionale militare, statistica sanitaria, pubblicistica sanitaria
militare, contenzioso, transitano all'apposita struttura dello  Stato
maggiore della difesa di cui all'art. 89, comma 1,  lettera  f),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010  e  successive
modificazioni. 
  2. La sede, l'ordinamento e le funzioni della struttura di  cui  al
comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore
della difesa. 
  3.  Dipendono  dallo  Stato  maggiore   della   difesa,   ai   fini
amministrativi e logistici, il Collegio medico-legale  del  Ministero
della difesa, di cui all'art. 189 del decreto legislativo n.  66  del
2010, il Comitato etico del Ministero della difesa e il magazzino  di
sanita' corrente in Santa Maria Capua Vetere.