Art. 59 
 
 
            Disposizioni in materia di credito d'imposta 
 
   1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro  mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
    b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto»; 
    c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla data di assunzione.»; 
    d)  al  comma  6  le  parole:  «entro  tre  anni  dalla  data  di
assunzione» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  due  anni  dalla
data di assunzione»; 
    e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»; 
    f)  dopo  il  comma  8   e'   inserito   il   seguente:   «8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite  massimo
delle  risorse  come  individuate  ai  sensi   del   comma   9;   con
provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e
modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
del previsto limite di spesa.»; 
    g) al comma 9, al primo periodo  le  parole:  «comma  precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi
tre periodi. 
  2. Le modifiche introdotte con il comma  1  hanno  effetto  dal  14
maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 12 luglio 2011, n. 106, recante:" Semestre Europeo  -
          Prime disposizioni urgenti per l'economia", come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2 (Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel
          Mezzogiorno). 
              1. In funzione e nella prospettiva di  una  sistematica
          definizione a livello europeo della fiscalita' di vantaggio
          per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che deve  essere
          relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con  la
          decisione assunta nel "Patto Euro  plus"  del  24-25  marzo
          2011 dove si prevedono strumenti specifici  ai  fini  della
          promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo  di
          sviluppo, viene,  per  cominciare,  introdotto  un  credito
          d'imposta per ogni lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a
          tempo indeterminato. L'assunzione deve essere  operata  nei
          ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. In attesa di una estensione  coerente
          con il citato  "Patto  Euro  plus",  il  funzionamento  del
          credito di imposta si  basa  sui  requisiti  oggi  previsti
          dalla Commissione  Europea  e  specificati  nei  successivi
          commi. 
              2.  Nel  rispetto  delle   disposizioni   di   cui   al
          Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
          agosto  2008,  che  dichiara  alcune  categorie  di   aiuti
          compatibili con il mercato  comune  in  applicazione  degli
          articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi  dell'  articolo
          40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro  che,  nei
          ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
          del presente decreto  aumentano  il  numero  di  lavoratori
          dipendenti  a  tempo  indeterminato  assumendo   lavoratori
          definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai  sensi
          del numero 18 dell'articolo  2  del  predetto  Regolamento,
          nelle  regioni  del   Mezzogiorno   (Abruzzo,   Basilicata,
          Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'
          concesso per  ogni  nuovo  lavoratore  assunto  un  credito
          d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali  di  cui
          al numero 15 del citato articolo  2  sostenuti  nei  dodici
          mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero
          dei lavoratori dipendenti a  tempo  indeterminato  riguardi
          lavoratori  definiti  dalla  Commissione   Europea   "molto
          svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell' articolo  2  del
          predetto Regolamento,  il  credito  d'imposta  e'  concesso
          nella misura del 50%  dei  costi  salariali  sostenuti  nei
          ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai  sensi  dei
          numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento,  per
          lavoratori svantaggiati si intendono  lavoratori  privi  di
          impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,  ovvero
          privi  di  un  diploma  di   scuola   media   superiore   o
          professionale, ovvero che abbiano superato  i  50  anni  di
          eta', ovvero che vivano soli  con  una  o  piu'  persone  a
          carico,  ovvero  occupati  in  professioni  o  settori  con
          elevato tasso di disparita' uomo-donna  -  ivi  definito  -
          ovvero   membri   di   una    minoranza    nazionale    con
          caratteristiche  ivi   definite;   per   lavoratori   molto
          svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro  da
          almeno 24 mesi. 
              3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base  della
          differenza tra il numero dei  lavoratori  con  contratto  a
          tempo indeterminato rilevato in ciascun mese  e  il  numero
          dei  lavoratori  con  contratto   a   tempo   indeterminato
          mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
          assunzione. Per le assunzioni di dipendenti  con  contratto
          di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta  in
          misura proporzionale alle ore prestate  rispetto  a  quelle
          del contratto nazionale. 
              4. L'incremento della base occupazionale va considerato
          al netto delle diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in
          societa' controllate o  collegate  ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
          persona, allo stesso soggetto. 
              5. Per i soggetti che assumono la qualifica  di  datori
          di  lavoro  a  decorrere  dal  mese  successivo  a   quello
          dell'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   ogni
          lavoratore assunto  con  contratto  a  tempo  indeterminato
          costituisce  incremento   della   base   occupazionale.   I
          lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale
          si   assumono   nella   base   occupazionale   in    misura
          proporzionale alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del
          contratto nazionale. 
              6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione
          dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale  e'
          concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni,  entro  due  anni
          dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione
          del  reddito  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
              a) se il numero  complessivo  dei  dipendenti  a  tempo
          indeterminato  e'  inferiore  o  pari  a  quello   rilevato
          mediamente  nei  dodici  mesi  precedenti  alla   data   di
          assunzione; 
              b) se i posti di lavoro creati non sono conservati  per
          un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel  caso
          delle piccole e medie imprese; 
              c) nei casi in cui  vengano  definitivamente  accertate
          violazioni non formali, sia alla normativa  fiscale  che  a
          quella contributiva in materia di lavoro dipendente per  le
          quali  siano  state  irrogate  sanzioni  di   importo   non
          inferiore a euro 5.000, oppure  violazioni  alla  normativa
          sulla salute e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  previste
          dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in  cui  siano
          emanati provvedimenti definitivi della magistratura  contro
          il datore di lavoro per condotta antisindacale. 
              7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c)  del  comma
          7, i datori di lavoro sono  tenuti  alla  restituzione  del
          credito d'imposta di cui hanno  gia'  usufruito.  Nel  caso
          ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma  7,
          e' dovuta la restituzione del credito maturato e  usufruito
          dal momento in cui e'  stata  commessa  la  violazione.  Il
          credito d'imposta regolato dal presente  articolo,  di  cui
          abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto
          a  una  procedura  concorsuale,  e'   considerato   credito
          prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
          violazioni di cui alla lettera c) del comma 7  decorrono  i
          termini  per  procedere  al  recupero  delle  minori  somme
          versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli
          interessi calcolati al tasso legale, e  per  l'applicazione
          delle relative sanzioni. 
              8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i
          rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale  e
          con il Ministro  della  gioventu',  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome,  e  tenendo  conto  dei
          notevoli  ritardi  maturati,  in  assoluto  e  rispetto  al
          precedente ciclo di programmazione,  nell'impegno  e  nella
          spesa dei fondi strutturali comunitari,  sono  stabiliti  i
          limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni
          di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di attuazione dei
          commi precedenti anche al fine  di  garantire  il  rispetto
          delle condizioni che  consentono  l'utilizzo  dei  suddetti
          fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del
          presente credito d'imposta. 
              8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede
          nel limite massimo delle risorse come individuate ai  sensi
          del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate
          sono dettati termini e modalita' di fruizione  del  credito
          di imposta al fine del  rispetto  del  previsto  limite  di
          spesa. 
              9. Le risorse necessarie  all'attuazione  del  presente
          articolo   sono   individuate,   previo   consenso    della
          Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle  risorse
          nazionali e comunitarie del Fondo  Sociale  Europeo  e  del
          Fondo  Europeo   di   Sviluppo   Regionale   destinate   al
          finanziamento  dei   programmi   operativi,   regionali   e
          nazionali nei limiti stabiliti con il  decreto  di  cui  al
          comma 8. Le citate  risorse  nazionali  e  comunitarie  per
          ciascuno  degli  anni  2011,  2012  e  2013  sono   versate
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  successivamente
          riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito
          programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze.   A   tal   fine,   le
          Amministrazioni titolari dei relativi programmi  comunicano
          al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16
          aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari  e  nazionali,
          riconosciuti a titolo di credito di imposta  dalla  UE,  da
          versare all'entrata del bilancio dello Stato.