Art. 59
Disposizioni in materia di credito d'imposta
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle
seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto»;
c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «alla data di assunzione.»;
d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di
assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla
data di assunzione»;
e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»;
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo
delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e
modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto
del previsto limite di spesa.»;
g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi
tre periodi.
2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14
maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, recante:" Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2 (Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno).
1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica
definizione a livello europeo della fiscalita' di vantaggio
per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere
relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la
decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo
2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della
promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito
d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a
tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto. In attesa di una estensione coerente
con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del
credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti
dalla Commissione Europea e specificati nei successivi
commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell' articolo
40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto aumentano il numero di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori
definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi
del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento,
nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e'
concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito
d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui
al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici
mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero
dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto
svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell' articolo 2 del
predetto Regolamento, il credito d'imposta e' concesso
nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei
ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei
numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per
lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero
privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di
eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a
carico, ovvero occupati in professioni o settori con
elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito -
ovvero membri di una minoranza nazionale con
caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto
svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da
almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero
dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto
di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle
del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori
di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni
lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato
costituisce incremento della base occupazionale. I
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale
si assumono nella base occupazionale in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e'
concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro due anni
dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo
indeterminato e' inferiore o pari a quello rilevato
mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di
assunzione;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per
un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso
delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a
quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le
quali siano state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano
emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro
il datore di lavoro per condotta antisindacale.
7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del
credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso
ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7,
e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito
dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Il
credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui
abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto
a una procedura concorsuale, e' considerato credito
prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i
termini per procedere al recupero delle minori somme
versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli
interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione
delle relative sanzioni.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e
con il Ministro della gioventu', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, e tenendo conto dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al
precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella
spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i
limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni
di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di attuazione dei
commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto
delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti
fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del
presente credito d'imposta.
8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede
nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi
del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate
sono dettati termini e modalita' di fruizione del credito
di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente
articolo sono individuate, previo consenso della
Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse
nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al
finanziamento dei programmi operativi, regionali e
nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al
comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente
riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine, le
Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano
al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali,
riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato.