Art. 64
Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica
sportiva
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica
sportiva a tutte le eta' e tra tutti gli strati della popolazione
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero ((
alla ristrutturazione )) di quelli esistenti, con una dotazione
finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per
l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1.
Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli
affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si
provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito
delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate
alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
(( 3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui
al comma 1, la somma di 5 milioni di euro e' destinata al Fondo di
cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo.
3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:
«12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il
Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree,
da parte di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente,
finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico
nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori
apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici». ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 2818 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta l'art. 90, commi 12 e 13, della citata legge
n. 289 del 2002, come modificati dalla presente legge:
«12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport,
su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito
il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono
essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o
indirettamente da enti pubblici».