Art. 65
Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive
1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili hanno
natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato.
1-ter. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive
associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili e'
concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da
parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico».
2. Agli organismi di cui al presente articolo continuano ad
applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le
amministrazioni pubbliche a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189
(Norme per la promozione della pratica dello sport da parte
delle persone disabili), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 luglio 2003, n. 171, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Compiti della Federazione italiana sport
disabili quale Comitato italiano paraolimpico.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, individua, con proprio decreto di natura non
regolamentare, le attivita' della FISD quale Comitato
italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione
delle attivita' sportive praticate dalle persone disabili
in armonia, per l'attivita' paraolimpica, con le
deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato
internazionale paraolimpico.
1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita'
sportiva per disabili hanno natura di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato.
1-ter. Il riconoscimento della personalita' giuridica
di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e
discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita'
sportiva per disabili e' concesso a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo
riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio
nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.