Art. 66
Reti di impresa
1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera
tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con
uno o piu' decreti del Ministro per gli affari regionali, il turismo
e lo sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti criteri e modalita' per la realizzazione di progetti
pilota. Con i medesimi provvedimenti sono definiti gli interventi
oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema degli
strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di
prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di
formazione e riqualificazione del personale, alla promozione
integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui
mercati internazionali, in particolare attraverso le attivita' di
promozione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, nonche' le
modalita' di ripartizione dei predetti contributi, nel rispetto dei
limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese. L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo provvede ai compiti
derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
(( 1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «la
delimitazione dei Distretti e' effettuata» sono inserite le seguenti:
«, entro il 31 dicembre 2012,». ))
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si
provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate
allo sviluppo del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 3, comma 5, del citato decreto-legge
n. 70 del 2011, come modificato dalla presente legge:
"5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2012,
dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza
di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta
da imprese del settore turistico che operano nei medesimi
territori. Alla conferenza di servizi deve sempre
partecipare l'Agenzia del demanio. Il relativo procedimento
si intende concluso favorevolmente per gli interessati se
l'amministrazione competente non comunica all'interessato,
nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento,
il provvedimento di diniego.".