(( Art. 66 bis
Interventi in favore della sicurezza del turismo montano
1. Per l'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale integrativo per
la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a un
milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica,
come incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3 si provvede,
entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per
l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il
decreto puo' essere comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al
finanziamento, in favore dei comuni montani e degli enti, come
individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le
seguenti tipologie:
a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di
montagna;
b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di
montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza
degli stessi;
c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e
speleologico;
d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato
e libero.
4. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale, puo' prevedere progetti per la tutela e la
valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul
territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di
finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio
nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in
campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la
sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attivita'
propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida
alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria
attivita' istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole
della montagna e per la realizzazione di attivita' compatibili con
l'ambiente montano, nonche' iniziative rivolte alla valorizzazione
delle risorse montane. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 10, comma 5 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 2828 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".