Art. 67
Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo
1. E' istituita la Fondazione di Studi Universitari e di
Perfezionamento sul Turismo, avente sede in una delle Regioni di cui
all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto.
2. La Fondazione provvede alla progettazione, predisposizione e
attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua,
anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze
imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore
turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con
le Universita' degli Studi individuate dallo Statuto.
3. La Fondazione svolge altresi' attivita' di ricerca applicata
sulle tematiche di cui al comma precedente e puo' avviare attivita'
di promozione e sviluppo dell'imprenditorialita' nel settore
turistico.
4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione e' adottato
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le attivita' di cui ai precedenti commi sono realizzate nel
limite di spesa di euro 2 milioni per gli anni 2012/2013/2014, e
comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al
settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(( 5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo per la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio,
di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto
residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, e' destinata, per l'esercizio
finanziario 2012, al Comitato olimpico nazionale italiano, al fine
della successiva riassegnazione alle federazioni sportive
interessate, per lo svolgimento nel territorio nazionale di grandi
eventi sportivi di rilevanza mondiale.
5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di
iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni
Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, e' assegnato, per
l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo. Al
relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2013,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
«10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di
aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati
tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e'
versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e
all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non
superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri»;
b) al comma 11, lettera a), il numero 7) e' sostituito dal
seguente:
«7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;». ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 13, comma 3-quater del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 ( Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O.:
"3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.".
Si riporta l'art. 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Disposizioni per la tassazione di auto di
lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale
della tassa automobilistica di cui al primo periodo e'
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita' da diporto sono
soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di
seguito indicate:
a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da
10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da
12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da
14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da
17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da
20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da
24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da
34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da
44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da
54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza
superiore a 64 metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con
scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate
esclusivamente dai proprietari residenti, come propri
ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle
isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il
cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore
espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o
in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle
obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio,
purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto
al cui servizio sono posti, e alle unita' in uso dei
soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo
permanente delle medesime.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita'
da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni
di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza
sanitaria e pronto soccorso.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le
unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a
qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o
del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai
medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e
in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le
unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione
finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa
non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il
primo anno dalla prima immatricolazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme
armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti
e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma
2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di
locazione anche finanziaria per la durata della stessa,
residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che
posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di
unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non
residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che
posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso
non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di
locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i
termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati
identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni
necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono
eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico
del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al
comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla
tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le
altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri
organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul
corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo
ed elevano, in caso di violazione, apposito processo
verbale di constatazione che trasmettono alla direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della
violazione, per l'accertamento della stessa. Per
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le
violazioni possono essere definite entro sessanta giorni
dalla elevazione del processo verbale di constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima
ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione
amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento
dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa
dovuta
10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei
passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui
voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a
carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta,
dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di
ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100
chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100
chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500
chilometri»;
b) al comma 11, lettera a), il numero 7) e' sostituito
dal seguente:
«7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;».
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili
privati, di cui all'art. 744 del codice della navigazione,
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle
seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella
stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso
maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici
registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta
all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' in
relazione all'intero periodo di validita' del certificato
stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun
mese di validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione
della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto l'imposta e'
versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari
a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per
ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al
mese in cui scade la validita' del predetto certificato.
Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il
rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio
2012.
14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai
commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei
licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche'
del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo,
titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di
addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le
abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero
club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori
e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati
all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che
sono stati immatricolati per la prima volta in registri
nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta
anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di
cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche
agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico
nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio
italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via
continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si
considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i
manutentori nazionali che effettuano operazioni di
manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai
registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere
corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio
estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per
un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' dovuta in
misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel
comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo
fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono
le esenzioni stabilite nel comma 14 e l'esenzione e' estesa
agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli
militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
previsti modalita' e termini di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento
delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le
autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento
degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
da 10-bis a 15-bis.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e
non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di
costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione
dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e
del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con
decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota
di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire
un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente
comma.".