Art. 85 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi  I  e  II
del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro  per
l'anno 2013 e 8.000.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2014  e  fino
all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
che  sono  conseguentemente  iscritte  nello  stato   di   previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo  e  riferisce  in  merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al  presente  articolo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede,  con  proprio
decreto, alla riduzione, nella  misura  necessaria  ((alla  copertura
finanziaria  del))  maggior  onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  nel  Programma
Giustizia civile e penale della Missione  Giustizia  dello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze  riferisce  senza  ritardo  alle  Camere  con  apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al secondo periodo. 
  4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII  e  VIII  ((del
presente titolo non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  28
          della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012): 
              "2.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo  e'  versato
          all'entrata  del  bilancio  dello   Stato,   con   separata
          contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  allo  stato  di
          previsione del Ministero della giustizia per assicurare  il
          funzionamento  degli  uffici  giudiziari,  con  particolare
          riferimento ai servizi informatici e con  esclusione  delle
          spese  di  personale.  Nei  rapporti  finanziari   con   le
          autonomie speciali il maggior gettito  costituisce  riserva
          all'erario per un periodo di cinque anni." 
              - Si riporta il testo del  comma  12  dell'articolo  17
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi." 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'articolo  21
          della citata legge n. 196 del 2009: 
              "5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili."