Art. 62 
 
             Tipologia dei lavori eseguibili in economia 
             (art. 123, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori eseguibili in  economia  sono  individuati  nell'ambito
delle categorie generali di cui  all'art.  125  del  codice  e  delle
seguenti ulteriori categorie generali: 
    a) lavori di completamento o  di  riparazione  in  dipendenza  di
deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle
corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori; 
    b) lavori di cui  all'art.  63  quando  ragioni  di  urgenza  non
consentano il ricorso alle normali procedure  di  appalto.  L'urgenza
deve essere dichiarata dai competenti  organi  di  Forza  armata  con
decreto motivato; 
    c) lavori realizzati fuori dal territorio nazionale; 
    d) lavori  interferenti  con  l'attivita'  operativa  di  enti  e
reparti quando questa non possa essere interrotta o differita. 
 
          Note all'art. 62: 
              Si riporta il testo dell'art. 125  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi'  come  modificato  prima
          dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre  2008,  n.
          152, e poi dall'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011, n. 106: 
                "Art. 125. (Lavori, servizi e forniture in  economia)
          - 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi,  lavori,
          possono essere effettuate: 
                  a) mediante amministrazione diretta. 
                  b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 
              2.  Per  ogni  acquisizione  in  economia  le  stazioni
          appaltanti   operano   attraverso   un   responsabile   del
          procedimento ai sensi dell'articolo 10. 
              3. Nell'amministrazione diretta  le  acquisizioni  sono
          effettuate con materiali e  mezzi  propri  o  appositamente
          acquistati o  noleggiati  e  con  personale  proprio  delle
          stazioni   appaltanti,   o   eventualmente   assunto    per
          l'occasione,  sotto  la  direzione  del  responsabile   del
          procedimento. 
              4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata  in
          cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 
              5. I lavori in economia sono ammessi  per  importi  non
          superiori a 200.000. I lavori  assunti  in  amministrazione
          diretta  non  possono  comportare  una  spesa   complessiva
          superiore a 50.000 euro. 
              6. I lavori eseguibili in economia sono individuati  da
          ciascuna stazione appaltante,  con  riguardo  alle  proprie
          specifiche  competenze   e   nell'ambito   delle   seguenti
          categorie generali: 
                a) manutenzione o riparazione di  opere  od  impianti
          quando l'esigenza e' rapportata ad eventi  imprevedibili  e
          non sia possibile realizzarle con le forme e  le  procedure
          previste agli articoli 55, 121, 122; 
                b) manutenzione di opere o di impianti; 
                c)  interventi  non  programmabili  in   materia   di
          sicurezza; 
                d) lavori che  non  possono  essere  differiti,  dopo
          l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 
                e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
                f) completamento di opere o impianti a seguito  della
          risoluzione  del  contratto  o  in  danno  dell'appaltatore
          inadempiente,  quando  vi  e'  necessita'  e   urgenza   di
          completare i lavori. 
              7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori  in
          economia   possono   essere   anticipati   dalla   stazione
          appaltante  con  mandati  intestati  al  responsabile   del
          procedimento,  con  obbligo  di   rendiconto   finale.   Il
          programma annuale dei lavori e' corredato  dell'elenco  dei
          lavori da eseguire in economia per  i  quali  e'  possibile
          formulare una previsione, ancorche' sommaria. 
              8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
          fino  a  200.000  euro,  l'affidamento   mediante   cottimo
          fiduciario   avviene   nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza,  rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa
          consultazione di  almeno  cinque  operatori  economici,  se
          sussistono in  tale  numero  soggetti  idonei,  individuati
          sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
          operatori economici predisposti dalla stazione  appaltante.
          Per lavori di importo  inferiore  a  quarantamila  euro  e'
          consentito l'affidamento diretto da parte del  responsabile
          del procedimento. 
              9. Le forniture e i servizi in  economia  sono  ammessi
          per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
          e per importi inferiori a  211.000  euro  per  le  stazioni
          appaltanti di cui all'articolo 28,  comma  1,  lettera  b).
          Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
          soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso  meccanismo
          di adeguamento previsto dall'articolo 248. 
              10. L'acquisizione in economia di  beni  e  servizi  e'
          ammessa in relazione all'oggetto e  ai  limiti  di  importo
          delle singole voci di  spesa,  preventivamente  individuate
          con provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante,  con
          riguardo  alle  proprie  specifiche  esigenze.  Il  ricorso
          all'acquisizione in economia e' altresi'  consentito  nelle
          seguenti ipotesi: 
                a)   risoluzione   di    un    precedente    rapporto
          contrattuale,  o  in  danno  del  contraente  inadempiente,
          quando cio'  sia  ritenuto  necessario  o  conveniente  per
          conseguire  la  prestazione  nel   termine   previsto   dal
          contratto; 
                b) necessita' di  completare  le  prestazioni  di  un
          contratto in corso, ivi non previste, se non sia  possibile
          imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 
                c) prestazioni periodiche di  servizi,  forniture,  a
          seguito della scadenza dei relativi contratti,  nelle  more
          dello svolgimento delle ordinarie procedure di  scelta  del
          contraente, nella misura strettamente necessaria; 
                d)  urgenza,  determinata  da  eventi  oggettivamente
          imprevedibili,  al  fine  di  scongiurare   situazioni   di
          pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
          salute  pubblica,  ovvero  per   il   patrimonio   storico,
          artistico, culturale. 
              11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
          a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al  comma  9,
          l'affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  avviene   nel
          rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
          trattamento,  previa   consultazione   di   almeno   cinque
          operatori economici, se sussistono in tale numero  soggetti
          idonei, individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato
          ovvero tramite elenchi di operatori  economici  predisposti
          dalla  stazione  appaltante.  Per   servizi   o   forniture
          inferiori a quarantamila euro, e' consentito  l'affidamento
          diretto da parte del responsabile del procedimento. 
              12. L'affidatario  di  lavori,  servizi,  forniture  in
          economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
          morale, capacita' tecnico - professionale  ed  economico  -
          finanziaria prescritta  per  prestazioni  di  pari  importo
          affidate  con  le  procedure  ordinarie   di   scelta   del
          contraente. Agli  elenchi  di  operatori  economici  tenuti
          dalle  stazioni  appaltanti  possono  essere   iscritti   i
          soggetti che ne facciano richiesta, che siano  in  possesso
          dei requisiti di cui al  periodo  precedente.  Gli  elenchi
          sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 
              13. Nessuna prestazione di beni, servizi,  lavori,  ivi
          comprese le prestazioni di manutenzione,  periodica  o  non
          periodica, che non ricade nell'ambito di  applicazione  del
          presente articolo, puo' essere artificiosamente  frazionata
          allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
          in economia. 
              14. I procedimenti di acquisizione  di  prestazioni  in
          economia  sono  disciplinati,  nel  rispetto  del  presente
          articolo, nonche' dei principi  in  tema  di  procedure  di
          affidamento e di esecuzione del  contratto  desumibili  dal
          presente codice, dal regolamento.".