Art. 63 
 
                 Lavori con finanziamento della NATO 
                       eseguibili in economia 
                 (art. 124, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori di cui  all'art.  34,  finanziati  dalla  NATO  con  la
procedura  «URGENT  REQUIREMENTS»  documento  AC/4  -   D(95)002,   e
successive modifiche, dichiarati urgenti e indifferibili dallo  Stato
maggiore della difesa, non compatibili con le  normali  procedure  di
appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.