Art. 64 
 
            Sistemi di esecuzione dei lavori in economia 
                 (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, e dell'art. 196, comma  7,  del
codice, i lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi: 
    a) in amministrazione diretta; 
    b) a mezzo cottimi; 
    c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di
truppa. 
 
          Note all'art. 64: 
              Per il testo dell'art. 125 e dell'art. 196  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, v. ,  rispettivamente,
          nelle note all'art. 62 e nelle note alle premesse.