Art. 64 Sistemi di esecuzione dei lavori in economia (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, e dell'art. 196, comma 7, del codice, i lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi: a) in amministrazione diretta; b) a mezzo cottimi; c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa.
Note all'art. 64: Per il testo dell'art. 125 e dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. , rispettivamente, nelle note all'art. 62 e nelle note alle premesse.