Art. 65 
 
                  Lavori in amministrazione diretta 
                 (art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Quando si procede in amministrazione  diretta,  il  responsabile
del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue  i  lavori  per
mezzo di personale dell'Amministrazione. 
  2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia
i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. 
  3.  I  lavori  assunti  in  amministrazione  diretta  non   possono
comportare una spesa  complessiva  superiore  a  50.000  euro,  salvo
quanto previsto dall'art. 196, comma 7, del codice. 
 
          Note all'art. 65: 
              Per  il  testo  dell'art.  196   del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.