Art. 65 Lavori in amministrazione diretta (art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dell'Amministrazione. 2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, salvo quanto previsto dall'art. 196, comma 7, del codice.
Note all'art. 65: Per il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.