Art. 66 
 
                  Lavori a mezzo cottimi fiduciari 
                 (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi  di
cui agli articoli 62 e 63. 
  2. L'importo complessivo dei cottimi non deve  essere  superiore  a
200.000 euro. Gli interventi indicati all'art. 62, comma  1,  lettera
c),  afferenti  lavori  da   realizzare   nel   quadro   di   accordi
internazionali, e all'art. 63 possono essere eseguiti  per  qualsiasi
importo. 
  3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento e'
regolato da  lettera  ordinativo;  per  cottimi  di  importo  pari  o
superiore, l'affidamento e' regolato da scrittura privata. 
  4. La lettera ordinativo o la scrittura  privata  devono  contenere
quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale. 
  5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati  con  avviso  di
post-informazione sul profilo del committente. 
 
          Note all'art. 66: 
              Si riporta il testo dell'art. 173  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art.  173.  (Cottimo  fiduciario)  -  1.  L'atto  di
          cottimo deve indicare: 
                  a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; 
                  b)  i  prezzi  unitari  per  i  lavori  e  per   le
          somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; 
                  c) le condizioni di esecuzione; 
                  d) il termine di ultimazione dei lavori; 
                  e) le modalita' di pagamento; 
                  f) le penalita' in caso di  ritardo  e  il  diritto
          della  stazione  appaltante  di  risolvere  in   danno   il
          contratto, mediante semplice  denuncia,  per  inadempimento
          del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice; 
                  g) le garanzie a carico dell'esecutore. 
              2. (Omissis).".