Art. 66 Lavori a mezzo cottimi fiduciari (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 62 e 63. 2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all'art. 62, comma 1, lettera c), afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali, e all'art. 63 possono essere eseguiti per qualsiasi importo. 3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento e' regolato da lettera ordinativo; per cottimi di importo pari o superiore, l'affidamento e' regolato da scrittura privata. 4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale. 5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso di post-informazione sul profilo del committente.
Note all'art. 66: Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 173. (Cottimo fiduciario) - 1. L'atto di cottimo deve indicare: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalita' di pagamento; f) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice; g) le garanzie a carico dell'esecutore. 2. (Omissis).".