Art. 67 
 
            Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, 
                    anche con l'ausilio di truppa 
                 (art. 184, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti  del  Genio
sono eseguiti da  apposite  unita'  che  vi  provvedono  operando  in
amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purche'  questi  ultimi
siano gia' previsti nei progetti approvati, utilizzando le  procedure
di cui agli articoli 65 e 66, applicate  anche  contemporaneamente  e
senza i limiti di importo ivi previsti. 
  2. I lavori effettuati a mezzo  reparto  del  Genio  sono  eseguiti
sotto la responsabilita' di un unico  responsabile  del  procedimento
che, di norma, e' il comandante del reparto, il quale  si  avvale  di
personale di adeguata  professionalita',  militare  e  civile,  della
Difesa.  Il  personale  militare  puo'  essere  costituito  anche  da
militari volontari inseriti in specifici ruoli  di  specializzazione.
Per  l'esecuzione  dei  lavori  e',  altresi',   possibile   assumere
personale occasionale la  cui  assunzione  e'  sempre  riferita  allo
specifico lavoro da eseguire. I materiali e i mezzi d'opera necessari
per  l'esecuzione   dei   lavori   sono   prelevati   dai   magazzini
dell'Amministrazione,  o  qualora  non  disponibili,   acquistati   o
noleggiati su piazza con  procedure  in  economia,  senza  limiti  di
importo, nei quantitativi strettamente necessari. 
  3. Nell'espletamento delle procedure  di  affidamento  in  economia
necessarie per l'esecuzione  dei  lavori  da  eseguire  a  mezzo  dei
reparti del Genio sono adottate idonee forme di pubblicita',  purche'
compatibili con le esigenze di urgenza e riservatezza.