Art. 85 
 
                       (Copertura finanziaria) 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi  I  e  II
del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro  per
l'anno 2013 e 8.000.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2014  e  fino
all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
che  sono  conseguentemente  iscritte  nello  stato   di   previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo  e  riferisce  in  merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui ai  presente  articolo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede,  con  proprio
decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria,  del  maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  nel  Programma
Giustizia civile e penale della Missione  Giustizia  dello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze  riferisce  senza  ritardo  alle  Camere  con  apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al secondo periodo. 
  4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V,  VI,  VII  e  VIII  del
presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica.