Articolo 49 - Collaborazione inter-istituzionale. 1. L'Amministrazione rende accessibile on-line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse. 2. L'Amministrazione, le regioni, i comuni e le Citta' metropolitane rendono reciprocamente disponibili gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente per le attivita' di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attivita' medesima e l'importo del contributo concesso.