Articolo 49 - Collaborazione inter-istituzionale. 
 
  1. L'Amministrazione rende  accessibile  on-line  alle  regioni  le
domande pervenute, alla scadenza dei termini di  presentazione  delle
stesse. 
  2.  L'Amministrazione,  le  regioni,   i   comuni   e   le   Citta'
metropolitane rendono  reciprocamente  disponibili  gli  elenchi  dei
soggetti sostenuti  finanziariamente  per  le  attivita'  di  cui  al
presente decreto, indicando la tipologia  dell'attivita'  medesima  e
l'importo del contributo concesso.