Articolo  50  -  Entrata  in  vigore,  disposizioni  transitorie  e
abrogazioni. 
 
  1. Il presente decreto si applica per le domande  di  contributo  a
far data dall'anno di contribuzione 2015. 
  2. Per il solo  2015,  il  contributo  assegnato  non  puo'  essere
comunque inferiore al settanta per  cento  del  contributo  assegnato
nell'anno 2014, qualora il soggetto sia stato  gia'  sostenuto  nello
stesso  settore  o  in  settori  coerenti,  secondo  la  tabella   di
equipollenza di cui all'Allegato F, che costituisce parte  integrante
del presente decreto. Qualora, in applicazione  dell'articolo  5,  si
determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato  fino
al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al  fine
di consentire  una  corretta  applicazione  di  quanto  previsto  nel
periodo precedente  in  armonia  con  la  disposizione  del  comma  9
dell'articolo 5, il Direttore generale puo'  accantonare  un'apposita
quota di risorse nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  4.
Tali disposizioni non si applicano ai progetti  finanziati  ai  sensi
degli articoli 36, 37, 38, 43 e 44. 
  3. Unicamente in sede di prima applicazione, la  procedura  di  cui
all'articolo 5 del presente decreto, attuata tenuto conto  di  quanto
previsto nel comma  2  del  presente  articolo,  e'  sottoposta  alle
valutazioni   di   un   apposito   tavolo   tecnico   congiunto   tra
l'Amministrazione e gli  enti  territoriali  e  locali,  al  fine  di
verificarne  il  corretto  funzionamento  e  di  formulare  eventuali
proposte correttive. 
  4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni  e  le
attivita'  culturali  del  26  ottobre  2011,  recante:  "Criteri   e
modalita' straordinarie di erogazione di contributi in  favore  delle
attivita'  dello  spettacolo  dal  vivo  nell'anno  2012  nei  comuni
danneggiati dal sisma del 6  aprile  2009,  in  corrispondenza  degli
stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge  30
aprile 1985, n. 163", gia' prorogate al 31 dicembre 2013 dal  decreto
ministeriale 11 dicembre 2012, sono  ulteriormente  prorogate  al  31
dicembre 2017. 
  5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
salvo quanto stabilito  nel  comma  6  del  presente  articolo,  sono
abrogati i decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007,  12
novembre 2007 e 20 novembre 2007, e successive modificazioni, recanti
criteri  e  modalita'  di  erogazione  di   contributi   in   favore,
rispettivamente, delle attivita' di danza, delle attivita'  musicali,
delle  attivita'  teatrali  e  delle  attivita'  circensi   e   dello
spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 
  6. Rimangono in vigore le  disposizioni  dei  decreti  ministeriali
citati nel comma 5 relative alla presentazione  della  documentazione
consuntiva afferente l'erogazione del contributo assegnato per l'anno
2014, nonche' le conseguenze ivi  stabilite,  con  anticipazione  del
termine perentorio di presentazione al 31 maggio 2015,  salvo  quanto
previsto nel periodo successivo. Con riferimento alle domande di  cui
agli articoli 11, 12 e 14 del decreto ministeriale 20 novembre  2007,
e successive modificazioni, concernente le attivita'  circensi  e  di
spettacolo viaggiante, il termine di presentazione scade entro e  non
oltre dodici mesi dalla data di avviso di ricevimento della  notifica
di assegnazione, da parte dell'Amministrazione,  del  contributo  per
l'anno 2014. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
 
      Roma, 1° luglio 2014 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 3218