Articolo 50 - Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni. 1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2015. 2. Per il solo 2015, il contributo assegnato non puo' essere comunque inferiore al settanta per cento del contributo assegnato nell'anno 2014, qualora il soggetto sia stato gia' sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti, secondo la tabella di equipollenza di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, in applicazione dell'articolo 5, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione del comma 9 dell'articolo 5, il Direttore generale puo' accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 36, 37, 38, 43 e 44. 3. Unicamente in sede di prima applicazione, la procedura di cui all'articolo 5 del presente decreto, attuata tenuto conto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, e' sottoposta alle valutazioni di un apposito tavolo tecnico congiunto tra l'Amministrazione e gli enti territoriali e locali, al fine di verificarne il corretto funzionamento e di formulare eventuali proposte correttive. 4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 26 ottobre 2011, recante: "Criteri e modalita' straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", gia' prorogate al 31 dicembre 2013 dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2017. 5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto stabilito nel comma 6 del presente articolo, sono abrogati i decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, e successive modificazioni, recanti criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore, rispettivamente, delle attivita' di danza, delle attivita' musicali, delle attivita' teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 6. Rimangono in vigore le disposizioni dei decreti ministeriali citati nel comma 5 relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione del contributo assegnato per l'anno 2014, nonche' le conseguenze ivi stabilite, con anticipazione del termine perentorio di presentazione al 31 maggio 2015, salvo quanto previsto nel periodo successivo. Con riferimento alle domande di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, e successive modificazioni, concernente le attivita' circensi e di spettacolo viaggiante, il termine di presentazione scade entro e non oltre dodici mesi dalla data di avviso di ricevimento della notifica di assegnazione, da parte dell'Amministrazione, del contributo per l'anno 2014. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 1° luglio 2014 Il Ministro: Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 3218