Art. 60
Poteri generali di risoluzione
1. Per dare attuazione alle misure disciplinate dal Capo II e dal
Capo IV, la Banca d'Italia puo' esercitare i seguenti poteri:
a) richiedere ai soggetti indicati all'articolo 2 e alle
succursali italiane di banche extracomunitarie la trasmissione di
notizie, dati e documenti, nonche' di ogni altra informazione utile
ai fini dell'avvio e all'attuazione della risoluzione, ed effettuare
ispezioni per acquisire direttamente notizie, dati, documenti e
informazioni;
b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre
partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
c) disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti
giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre
partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonche'
annullare le azioni o i titoli;
e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passivita'
ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo
derivante dalle medesime passivita';
f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente
sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passivita' garantite di
cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
g) convertire passivita' ammissibili in azioni o in altre
partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una societa'
che lo controlla o di un ente-ponte;
h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la societa' che
lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri
strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale;
i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre
passivita' ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o
modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi
strumenti e passivita' o la data a partire dalla quale gli interessi
divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un
periodo transitorio; questo potere non si applica alle passivita'
garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei
contratti finanziari o dei contratti derivati di cui e' parte l'ente
sottoposto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54;
m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di
amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente
sottoposto a risoluzione, nel caso in cui siano venute meno le
condizioni della loro permanenza in carica;
n) chiedere alla Banca Centrale Europea quale autorita'
competente di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di
una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.
2. Salvo quando diversamente previsto dal presente decreto,
nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia non e'
tenuta a:
a) ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o
privato, inclusi azionisti o creditori dell'ente sottoposto a
risoluzione;
b) fornire comunicazioni, prima dell'esercizio di un potere di
risoluzione di cui al presente Capo, inclusa la pubblicazione
obbligatoria di eventuali avvisi o prospetti, ne' a depositare o
registrare documenti presso altre autorita'.