Art. 61
Poteri accessori
1. Nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia
puo', salvi i diritti di risarcimento e indennizzo previsti dal
presente decreto:
a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, disporre in caso
di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attivita' o
passivita', che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo
od onere;
b) dichiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni o
altre partecipazioni;
c) richiedere ai soggetti competenti, anche stranieri, di
disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione o dalla
quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di
negoziazione o l'esclusione o sospensione di offerte al pubblico di
strumenti finanziari;
d) prevedere che, in caso di cessione di strumenti finanziari,
diritti, attivita' o passivita', il cessionario subentri - con
esclusione di diritti e obblighi del cedente - nei diritti o negli
obblighi dell'ente sottoposto a risoluzione compresi, fatto salvo
l'articolo 47, commi 9 e 10, quelli relativi alla partecipazione alle
infrastrutture di mercato nonche' in tutti i rapporti processuali, in
deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile;
e) imporre all'ente sottoposto a risoluzione e al cessionario di
fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;
f) modificare o sciogliere contratti di cui l'ente sottoposto a
risoluzione e' parte o sostituirne un contraente con il cessionario.
2. Se necessario per assicurare l'efficacia della risoluzione con
riferimento ai poteri di cui al comma 1, possono essere adottate
misure volte a garantire la continuita' dell'attivita' di impresa o
dei contratti dell'ente sottoposto a risoluzione o, in caso di
cessione, per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario. Le
misure comprendono, ove necessario, la sospensione o la
disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in caso di
sostituzione del contraente originario o del suo controllante.
3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2 lasciano
impregiudicato l'articolo 64, nonche':
a) il diritto del dipendente dell'ente sottoposto a risoluzione
di sciogliersi dal contratto di lavoro;
b) fatti salvi gli articoli 66, 67 e 68, la facolta' per la
controparte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal
contratto, incluso lo scioglimento, se gli stessi sono esercitabili
in base a presupposti diversi dalla mera sostituzione del contraente
originario o del suo controllante.