Art. 62
Fornitura di servizi
1. La Banca d'Italia puo', in caso di cessione, imporre ad un ente
sottoposto a risoluzione o ad altre componenti del gruppo di
appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari
per esercitare le attivita' cedute, esclusa ogni forma di sostegno
finanziario. Il presente comma si applica anche se i medesimi enti
sono sottoposti a procedura concorsuale.
2. La Banca d'Italia puo' imporre a una componente italiana di un
gruppo di fornire i servizi e i mezzi indicati al comma 1, se cio' e'
stato chiesto da un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro
in relazione a una risoluzione avviata da quest'ultima su una diversa
componente del medesimo gruppo, anche quando la componente italiana
non e' sottoposta a risoluzione.
3. I servizi e i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono forniti al
cessionario:
a) alle stesse condizioni applicate immediatamente prima
dell'avvio della risoluzione in forza di un accordo gia' in essere
con l'ente sottoposto a risoluzione e fino alla scadenza
dell'accordo;
b) a eque condizioni di mercato, in assenza di accordo o dopo la
scadenza dello stesso.