Art. 63
Esecuzione di misure disposte da autorita'
di risoluzione di altri Stati membri
1. Quando un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro
dispone, nell'ambito di una risoluzione, la cessione di azioni, di
altre partecipazioni o di attivita', di diritti o di passivita'
soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto in Italia. La
Banca d'Italia fornisce all'autorita' di risoluzione che ha disposto
o intende disporre la cessione l'assistenza ragionevolmente
possibile.
2. Quando un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro
esercita i poteri di riduzione o di conversione di strumenti di
capitale o di passivita' ammissibili disciplinati dal diritto
italiano, oppure di passivita' dovute a creditori residenti in
Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia.
3. I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la riduzione
o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente
dall'ordinamento dell'autorita' di risoluzione che ha disposto la
cessione, la riduzione o la conversione.