Art. 64
Attivita', passivita', azioni
e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi
1. La Banca d'Italia, con riferimento alle misure relative ad
attivita' ubicate in un Stato terzo o ad azioni, altre
partecipazioni, diritti o passivita' disciplinati dal diritto di uno
Stato terzo, puo' disporre che:
a) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione e
il cessionario svolgano tutti gli adempimenti necessari affinche' la
misura consegua i suoi effetti;
b) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione non
dia luogo al trasferimento delle azioni, delle altre partecipazioni,
delle attivita' o dei diritti o assolva gli obblighi per conto del
cessionario fintantoche' la misura non sia divenuta efficace;
c) le spese ragionevolmente sostenute dal cessionario per
l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano
rimborsate ai sensi dell'art. 37, commi 7 e 8.
2. Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera
a), e' estremamente improbabile che la misura produca effetti, essa
non e' disposta e, se gia' disposta, e' ritirata limitatamente alle
attivita', alle azioni, agli strumenti e ai diritti o passivita' in
questione.