Art. 65
Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione
1. L'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della
crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di
insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento
direttamente connesso all'applicazione di queste misure non
costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente
sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione della
garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne'
una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli
di pagamento, di consegna nonche' di prestazione della garanzia, non
sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del
codice civile.
2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, l'adozione di una
misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di
una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo
36, non costituisce un evento determinante l'escussione della
garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne'
una procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati con terzi
da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla
misura, se:
a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dall'ente, o
gravanti su di esso;
b) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano,
per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente
del gruppo.
3. Fintantoche' gli obblighi previsti dal contratto, compresi
quelli di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della
garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi
dell'articolo 1455 del codice civile, l'adozione di una misura di
prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una
dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o
il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di
una di queste misure non da' di per se' titolo a:
a) esercitare un diritto di recesso, sospensione, modifica,
compensazione o attivare una clausola di close-out relativamente ai
contratti stipulati dall'ente sottoposto a tali misure o da una
componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura,
se:
i) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti da una
componente del gruppo, o gravanti su di essa;
ii) i contratti comprendono clausole in base alle quali
rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra
componente del gruppo;
b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un ente
sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai sensi di
un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per
il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra
componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti
beni;
c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente sottoposto a
tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza spettanti
in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle quali
rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a
un'altra componente del gruppo.
4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta in uno
Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando e'
riconosciuta ai sensi dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o altra
autorita' di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal
senso.
5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4, una sospensione degli obblighi di
pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia o
una sospensione temporanea di meccanismi terminativi ai sensi degli
articoli 66, 67 e 68 non costituiscono inadempimento di un obbligo
contrattuale ne' stato di insolvenza.
6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione
necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008.