Art. 66
Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna
1. La Banca d'Italia puo' disporre la sospensione di obblighi di
pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente
sottoposto a risoluzione e' parte. La sospensione decorre dalla
pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla
mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per lo stesso periodo
sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti dal
medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente sottoposto a
risoluzione.
2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica:
a) ai depositi ammissibili al rimborso;
b) agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei
sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi
operatori, delle controparti centrali e delle banche centrali;
c) ai crediti protetti da un sistema di indennizzo degli
investitori.
3. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene
conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei
mercati finanziari.