Art. 67
Limitazione dell'escussione di garanzie
1. La Banca d'Italia puo' limitare l'escussione di garanzie aventi
a oggetto attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione. La
limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione
e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Il potere di cui al comma 1 non si applica ai diritti di
garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o
ai relativi operatori, alle controparti centrali e alle banche
centrali in relazione ad attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione
date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.
3. Nei casi in cui si applica l'articolo 94, la Banca d'Italia,
assieme alle altre autorita' di risoluzione coinvolte, si adopera
affinche' le limitazioni di cui al comma 1 si applichino in modo
coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione.
4. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene
conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei
mercati finanziari.