Art. 68
Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi
1. La Banca d'Italia puo' sospendere l'attivazione di meccanismi
terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato
da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a
essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonche' di
prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla
pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla
mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, puo' essere sospesa
l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte
di un contratto stipulato da una societa' controllata di un ente
sottoposto a risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti
condizioni:
a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti dall'ente
sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso;
b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e'
l'insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione o e' comunque
determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo;
c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo' essere realizzata
una cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivita',
diritti o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione:
i) tutte le attivita' e le passivita' della societa'
controllata che pertengono al contratto sono state cedute o possono
essere cedute; oppure
ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinche'
gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti.
3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di
regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti
centrali o le banche centrali.
4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in
cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti e gli
obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro
soggetto, ne' subiranno una riduzione o conversione in applicazione
dell'articolo 48.
5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo
65, i meccanismi terminativi possono essere attivati secondo quanto
previsto dal contratto se:
a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli si
verificano con riferimento al cessionario;
b) in assenza di cessione, non e' stato applicato il bail-in
alle passivita' che originano dal contratto medesimo.
6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene
conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei
mercati finanziari.
7. La Banca d'Italia puo' stabilire obblighi relativi alla
conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui
all'articolo 2. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono
alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per
assolvere le proprie responsabilita' conformemente all'articolo 81
del Regolamento (UE) n. 648/2012.
8. La Banca d'Italia puo' disporre, nei casi da essa individuati,
che i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo e
conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente legge
contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di
subire gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo.