Art. 48. Collaborazione inter-istituzionale 1. L'amministrazione rende accessibile on-line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse. 2. L'amministrazione, le regioni, i comuni e le citta' metropolitane rendono reciprocamente disponibili gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente per le attivita' di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attivita' medesima e l'importo del contributo concesso.