Art. 49. 
 Entrata in vigore, disposizioni generali, transitorie e abrogazioni 
 
  1. Il presente decreto si applica per le domande  di  contributo  a
far data dall'anno di contribuzione 2018. 
  2.  Per  ciascuna  annualita'  di  ogni  triennio,  il   contributo
assegnato non puo' essere comunque inferiore al  settanta  per  cento
della  media  dei  contributi  ottenuti  nel   corso   del   triennio
precedente, qualora il soggetto sia stato gia' sostenuto nello stesso
settore o in settori coerenti, secondo la tabella di equipollenza  di
cui all'Allegato F, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.  Qualora,  in  applicazione  dell'articolo  5  del  presente
decreto, si  determini  un  contributo  inferiore,  lo  stesso  viene
incrementato fino al raggiungimento della soglia di  cui  al  periodo
precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto
previsto nel  periodo  precedente  in  armonia  con  la  disposizione
dell'articolo 5, il Direttore Generale puo'  accantonare  un'apposita
quota di risorse nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  4.
Tali disposizioni non si applicano ai progetti  finanziati  ai  sensi
degli articoli 34, 35, 36, 41 e 42. 
  3. Ad  eccezione  delle  tipologie  di  contributo  previste  dagli
articoli 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  l'entita'  dei  singoli
contributi assegnati per ciascuna annualita' del  triennio  non  puo'
registrare   un   incremento   superiore,   rispetto   all'annualita'
precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore,
dal Ministro competente per materia in sede di  riparto  annuale  del
Fondo Unico per lo Spettacolo, in armonia con le risorse  disponibili
e  l'entita'  numerica  e  finanziaria  delle  domande,  secondo   le
modalita' stabilite nella medesima sede. 
  4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni  e  le
attivita'  culturali  del  26  ottobre  2011,  recante:  «Criteri   e
modalita' straordinarie di erogazione di contributi in  favore  delle
attivita'  dello  spettacolo  dal  vivo  nell'anno  2012  nei  comuni
danneggiati dal sisma del 6  aprile  2009,  in  corrispondenza  degli
stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge  30
aprile 1985, n. 163», gia' prorogate al 31 dicembre 2013 dal  decreto
ministeriale 11 dicembre 2012, sono  ulteriormente  prorogate  al  31
dicembre 2020, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2,  comma
1, secondo periodo. 
  5. Il decreto ministeriale 1° luglio 2014 e' abrogato, insieme  con
le sue modifiche e integrazioni, a decorrere  dal  1°  gennaio  2018,
fatte salve le eccezioni di cui al seguente comma 6. 
  6. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto ministeriale  1°
luglio  2014  relative  alla   presentazione   della   documentazione
consuntiva  afferente  l'erogazione  dei  contributi  assegnati   nel
triennio  2015-2017  e  comunque  fino  alla  chiusura  dei  relativi
procedimenti amministrativi. 
  7. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e  successivamente  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 27 luglio 2017 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 
Ufficio controllo atti MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  Min  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2039