Art. 49. Entrata in vigore, disposizioni generali, transitorie e abrogazioni 1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2018. 2. Per ciascuna annualita' di ogni triennio, il contributo assegnato non puo' essere comunque inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel corso del triennio precedente, qualora il soggetto sia stato gia' sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti, secondo la tabella di equipollenza di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, in applicazione dell'articolo 5 del presente decreto, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione dell'articolo 5, il Direttore Generale puo' accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 41 e 42. 3. Ad eccezione delle tipologie di contributo previste dagli articoli 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, l'entita' dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualita' del triennio non puo' registrare un incremento superiore, rispetto all'annualita' precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, dal Ministro competente per materia in sede di riparto annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo, in armonia con le risorse disponibili e l'entita' numerica e finanziaria delle domande, secondo le modalita' stabilite nella medesima sede. 4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 26 ottobre 2011, recante: «Criteri e modalita' straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», gia' prorogate al 31 dicembre 2013 dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2020, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, secondo periodo. 5. Il decreto ministeriale 1° luglio 2014 e' abrogato, insieme con le sue modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatte salve le eccezioni di cui al seguente comma 6. 6. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto ministeriale 1° luglio 2014 relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione dei contributi assegnati nel triennio 2015-2017 e comunque fino alla chiusura dei relativi procedimenti amministrativi. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 27 luglio 2017 Il Ministro: Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2039